Norme in materia di consumo di prodotti
geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei
luoghi di cura
Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione
e dell'articolo 7 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale
diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire
i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo
di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
Art. 2
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta
regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione
alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed
educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori
agricoli, scolastici e sanitari, sui rischi possibili derivanti dall'introduzione
di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione
e nell'ambiente.
Art. 3
1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione
dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle
attività di ristorazione collettiva riguardanti le forme scolastiche
e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della regione
Marche appartenenti ai Comuni, alle Province, alla Regione, agli altri
enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso
la richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente
modificati.
Art. 4
1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino,
i soggetti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 3, hanno l'obbligo
di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza
degli alimenti somministrati.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2000.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 32, comma 1, della Cost. 27 dicembre 1947 (Costituzione
della Repubblica Italiana) è il seguente:
"Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. (Omissis)".
- Il testo dell'art. 7 della legge 22 maggio 1971, n. 346 (Approvazione,
ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello
Statuto della Regione Marche) è il seguente:
"Art. 7 - La Regione riconosce il diritto alla salute e rimuove gli
ostacoli che possono comprometterla; attua idonei strumenti a renderlo
effettivo, con particolare riguardo alla salubrità, alla sicurezza dell'ambiente
e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Adotta misure per la difesa del suolo, per la prevenzione e l'eliminazione
delle cause di inquinamento.
Promuove la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio
eliminando gli squilibri civili, culturali, economici e sociali tra
le diverse zone delle Marche e realizzando umani e razionali assetti
urbanistici.
Asume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative
in favore delle zone e comunità montane". a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Moruzzi e D'Angelo
n. 397 del 30 settembre 1999;
- Relazione della V commissione permanente in data 10 gennaio 2000;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 18 gennaio 2000, n. 278 vistata dal commissario del governo
il 19/2/2000, prot. n. 267/2000.
Con l'occasione il Governo ha osservato: "in ordine all'art. 3, comma
1, che il riferimento `agli altri enti pubblici' debba intendersi di
`interesse regionale'". b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO AGRICOLTURA E SANITA'.