Come garantire il rispetto del principio comunitario chi inquina
paga in base al quale lautore effettivo di un evento lesivo
dellambiente deve pagare i costi per ripararne il danno?
E questo il motivo per cui la Commissione Europea, in applicazione
di una decisione del gennaio 1997, ha adottato in data 9 febbraio 2000,
un Libro Bianco sulla responsabilità per danni allambiente al fine
di avanzare una proposta di intervento normativo per definire un regime
di responsabilità su scala comunitaria.
Le considerazioni contenute nel Libro dovrebbero costituire, infatti,
la base di una direttiva comunitaria quadro per danni allambiente
i cui elementi verranno meglio definiti in futuro sulla base delle consultazioni
che le istituzioni dellUnione Europea e le parti interessate dovranno
presentare entro il 1 luglio 2000.
La necessità di uno strumento normativo di questo tipo nasce, oltre che
dalla esigenza di garantire effettività ai principi di precauzione e prevenzione,
dalla considerazione che la normativa degli stati membri in materia di
responsabilità per danni allambiente non prende in considerazione
le lesioni alla natura ossia i danni alle risorse naturali considerate
importanti per la conservazione della diversità biologica nella Comunità
(vale a dire le aree e specie protette della Rete Natura 2000 ai sensi
delle direttive Habitat e Uccelli selvatici ),
ragion per cui tale fattispecie dovrebbe essere considerata alla stregua
della responsabilità per danni alle persone, alle cose e per la contaminazione
di siti.
Leffetto sperato, in sostanza, è quello di incentivare le imprese
ad un comportamento più responsabile e quindi preventivo, anche in considerazione
del fatto che i dati raccolti sui regimi di responsabilità esistenti dimostrano
che limpatto sulla competitività delle industrie nazionali non è
stato particolarmente negativo.
Daltro canto però è stato rilevato il forte impatto delle PMI sullambiente
le quali, dai dati raccolti, risultano spesso causa di danni allambiente
probabilmente per mancanza di risorse. Tale inconveniente, secondo la
Commissione, potrebbe essere attenuato da un uso mirato dei meccanismi
di supporto nazionale o comunitari intesi ad agevolare ladozione
di metodi di lavorazione più puliti.
Il campo dapplicazione del regime proposto nel Libro bianco prevede
la responsabilità oggettiva (cioè senza necessità di stabilire la colpa
dellautore) per i danni causati da attività pericolose regolamentate
dal diritto comunitario in materia di ambiente che diano luogo a danni
tradizionali (lesioni alle persone e danni alle cose), a contaminazione
di siti e a danni alla biodiversità.
La responsabilità per colpa è prevista, invece, per il danno alla biodiversità
causato da attività non pericolose .
Va comunque precisato che la responsabilità non è uno strumento adeguato
in caso di inquinamento diffuso su vasta scala dove sia impossibile stabilire
un nesso causale tra attività di singoli soggetti e gli effetti negativi
sullambiente come ad esempio linquinamento atmosferico causato
dal traffico etc..
In sostanza il regime di responsabilità dovrebbe funzionare solo per il
futuro non potendo, per ragioni di certezza del diritto, riguardare episodi
di inquinamento pregresso (principio della non retroattività) e non dovrebbe
ammettere eccezioni se non quelle comunemente accettate quali il caso
fortuito e la forza maggiore.
In ogni caso le somme pagate dallautore dellinquinamento dovranno
essere destinate alla decontaminazione e al ripristino dellambiente.
Il testo integrale del documento è disponibile, in diverse lingue, sul
sito della Commissione europea
http://europa.eu.int/comm/environment/liability/index.htm
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