Ogm, piu' controlli
nell'Ue
Autorizzazioni al commercio valide per dieci anni
di Vincenzo Dragani
Autorizzazione al commercio con scadenza decennale.
Monitoraggio obbligatorio dei prodotti immessi sul mercato.
Bando degli organismo resistenti agli antibiotici.
Questa la nuova
strategia Ue sulla circolazione degli ogm che sara' operativa dal
17 ottobre 2002, data entro la quale tutti gli stati membri dovranno
adeguarsi alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE (GUCE 17
aprile 2001, n.L106).
Da quella data il nuovo provvedimento comunitario sostituira' infatti
l'attuale direttiva 90/220/Ue ("Emissione deliberata nell'ambiente
degli organismo geneticamente modificati"), introducendo nuove regole
anche per la valutazione dei rischi ambientali e l'etichettatura dei prodotti
ogm. Per l'eliminazione degli organismo contenenti <marcatori
di resistenza agli antibiotici> si dovra' invece aspettare il 2004.
Esclusi dalla nuova disciplina solamente i prodotti disciplinati
da <norme settoriali>, come il regolamento Cee n.2309/93.
Valutazione dei rischi e notifica.
La direttiva 2001/18/Ce rivisita tutta la procedura istituita dalla 90/220/Cee
per l'autorizzazione all'immissione sul mercato degli ogm, partendo dalla
<notifica> ai competenti organi nazionali.
La notifica continuera' a essere preceduta dalla <valutazione dei rischi
ambientali>, da effettuarsi pero' secondo i nuovi (e piu' particolareggiati)
principi illustrati nell'allegato II alla direttiva e le <note illustrative>
che saranno elaborate dall'Ue entro ottobre 2002.
Il documento di notifica dovra' comprendere tutte le informazioni elencate
negli allegati III e IV alla nuova direttiva, inclusa una dettagliata
descrizione del trattamento rifiuti.
Autorizzazione al commercio.
Oltre alla durata limitata nel tempo (massimo dieci anni) la nuova normativa
sull'autorizzazione aumenta l'efficienza e la trasparenza del relativo
processo di rilascio, coinvolgendo nell'iter tutte le parti interessate.
L'autorita' nazionale competente esaminera' la notifica ricevuta, ed entro
90 giorni inviera' alla Commissione Ue una relazione con le proprie osservazioni.
La Commissione trasmettera' la relazione agli altri stati membri. Se l'autorita'
che ha elaborato la relazione riterra' che il prodotto possa essere immesso
sul mercato rilasciera', entro 60 giorni dalla sua diffusione e in assenza
di opposizione della Commissione Ue e degli stati membri, la relativa
autorizzazione. Se sorgera' invece controversia sulla commercializzazione,
la Commissione, prima di decidere in merito, consultera' i suoi comitati
scientifici.
Per le questioni di carattere etico, potra' interpellare, anche su invito
di uno stato, i comitati etici istituzionali. L'autorizzazione rilasciata
conterra' tutte le condizioni per impiego, manipolazione, etichettatura,
imballaggio e controllo post vendita dei prodotti. Alla scadenza potra'
essere rinnovata, secondo la procedura semplificata prevista dalla direttiva.
Moniroraggio post vendita.
Dopo l'immissione sul mercato, sara' obbligo del soggetto responsabile
vigilare sui possibili effetti negativi del prodotto. Sulle modalita'
del monitoraggio, la direttiva si limita in verita' a imporre l'uso delle
<prassi consuete di sorveglianza>, rinviando a un seccessivo documento
della Commissione (da adottarsi sempre entro il 17/10/2002) istruzioni
piu' particolareggiate.
Invece, punti chiari sin da ora sono:
l'obbligo di identificare le persone che svolgono funzioni di controllo;
l'adozione di misure per fonteggiare nuovi rischi legati agli ogm vigilati;
la comunicazione di tutte le informazioni sopravvenute e dei risultati
del monitoraggio all'autorita' nazionale competente (che ne assicurera'
la pubblica diffusione).
Etichettatura.
Aumentera' la chiarezza delle etichettature da apporre sui prodotti contenenti
ogm. Oltre alla designazione commerciale del prodotto, al nome dell'organismo
utilizzato, al nome e indirizzo completo del commerciante (produttore,
distrubutore, importatore nella Ue), l'etichettatura dovra' riportare
un'inequivocabile dicitura: <Questo prodotto contiene organismo genericamente
modificati>.
Bando degli ogm resistenti agli antibiotici.
La graduale dismissione di questi ogm avverra' tra il 31/12/2004 e il
31/12/2008. Alla prima scadenza scompariranno quelli posti in commercio,
alla seconda quelli non destinati a circolare tra soggetti privati.
da ItaliaOggi del 19.04.2001
Nota bene: entro il 17 ottobre
2002 tutti gli stati membri dovranno adeguarsi alle disposizioni della
direttiva 2001/18/CE. Da quella data la nuova legge sostituira'
infatti l'attuale direttiva 90/220/Ue.
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
(documento in formato .pdf)
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