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Testo
proposto
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge
prescrive misure per la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti al fine di tutelare
e migliorare l'ambiente e di conservare gli equilibri ecologici sia all'interno
che all'esterno delle aree naturali protette e di promuovere e tutelare
le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori
astronomici.
2. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso
dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda
al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e,
in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita
le seguenti competenze:
a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso di cui all'articolo 4;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici
e l'individuazione delle relative zone di particolare protezione ai sensi
dell'articolo 6;
c) la concessione di contributi ai comuni, per l'adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste
dalla normativa vigente in materia, di cui all'articolo 7;
d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla
riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità
di cui all'articolo 8;
e) il controllo nei confronti dei comuni, per il rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 9.
Art. 3
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano
le seguenti funzioni:
a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 4;
b) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici
e con le locali associazioni di astrofili, e/o le associazioni Cielo Buio
ed International Dark Sky Association (IDA) dell'adeguamento della progettazione,
installazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna alle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 12;
c) la vigilanza, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su
richiesta di osservatori astronomici, delle associazioni di astrofili
e di privati cittadini, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti
di illuminazione esterna dal regolamento di cui all'articolo 4;
d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10;
e) la verifica della conformità dei nuovi impianti in sede di rilascio
di nuova concessione o autorizzazione edilizia;
f) l'individuazione,
entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, dei siti
e delle sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere
interventi di bonifica di concerto e su segnalazione degli osservatori
astronomici, delle associazioni di astrofili e delle associazioni di Cielo
Buio e IDA e l'individuazione, entro i successivi sessanta giorni, delle
priorità di intervento.
Art. 4
(Regolamento regionale per la riduzione
e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1. La Giunta regionale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un
regolamento per disciplinare l'attività della Regione e dei Comuni
in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il
quale provvede, in particolare, a definire:
a) i requisiti tecnici, che non possono essere meno restrittivi di quelli
indicati all'articolo 12, per la progettazione, l'installazione e la gestione
degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla
presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare
ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative
procedure;
c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti
ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
d) i termini per l'integrazione dei regolamenti edilizi comunali con le
disposizioni contenute nel regolamento medesimo;
e) i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione
degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette di
cui all'articolo 6, comma 3;
f) le misure da applicare
nelle zone di protezione di cui all'articolo 6, comma 3.
Art. 5
(Obbligo di conformità dei capitolati)
1. Tutti i capitolati
relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle
disposizioni della presente legge.
Art. 6
(Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche
protette)
1. Ai fini dell'applicazione
della presente legge è istituito, presso il competente servizio
della Giunta regionale, l'elenco degli osservatori astronomici ubicati
nell'ambito territoriale regionale, in cui sono indicati:
a) gli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A, che
forma parte integrante della presente legge;
b) gli osservatori astronomici non professionali di cui all'allegato B,
che forma parte integrante della presente legge.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della
Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. L'aggiornamento è effettuato anche su proposta, rispettivamente,
della Società astronomica italiana (SAIT) per gli osservatori astronomici
professionali e dell'Unione degli astrofili italiani (UAI) per gli osservatori
astronomici non professionali.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 4, individua, mediante cartografia
in scala adeguata, le zone di particolare protezione degli osservatori
astronomici indicati al comma 1 e delle aree naturalistiche protette individuate
nel Piano triennale regionale delle aree protette (PTRAP). La deliberazione
della Giunta regionale è pubblicata sul BUR.
4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare
protezione di cui al comma 3 sono indicate in trenta chilometri di raggio
dal centro degli osservatori professionali, in quindici chilometri di
raggio dal centro degli osservatori non professionali e le aree naturalistiche
protette incluse le zone, entro i dieci chilometri dai propri confini,
individuate negli allegati A, B e C.
5. Gli osservatori astronomici:
a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti
di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 4, richiedendone l'intervento affinché esse
vengono modificate o sostituite o comunque uniformate di criteri stabiliti;
b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione
della presente legge secondo le loro specifiche competenze.
Art. 7
(Contributi regionali)
1. La Regione concede
contributi ai Comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal
regolamento, di cui all'articolo 4, degli impianti pubblici di illuminazione
esterna in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e, comunque, per un importo non superiore a 20 milioni.
2. I contributi di
cui al comma 1, sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) ai Comuni ricadenti nelle zone di particolare protezione degli osservatori
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
b) ai Comuni ricadenti nelle aree naturali protette.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità di presentazione
dei progetti e i criteri di concessione dei contributi.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione
ai contributi di cui al comma 1 devono essere presentate al servizio regionale
competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione
di cui al comma 2. Per gli anni successivi le domande di contributo devono
pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 8
(Iniziative di informazione e divulgazione)
1. La Regione, per
favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso,
promuove ed organizza campagne promozionali, convegni e seminari ed ogni
altra iniziativa di carattere divulgativo, anche in collaborazione con
i Comuni, con gli enti operanti nel settore dell'illuminazione, con gli
osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili.
Art. 9
(Controllo della Regione)
1. La Regione, nell'ambito
dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali di cui
alla l.r. 11 agosto 1994, n. 27, esercita il controllo nei confronti dei
Comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge
e dal regolamento di cui all'articolo 4. In particolare, in caso di inosservanza
da parte dei Comuni dei termini e delle modalità, previsti dal
regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva
ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 10
(Sanzioni)
1. In caso di mancato
adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento
di cui all'articolo 4, degli impianti di illuminazione esterna esistenti
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso ai criteri tecnici
ivi contenuti, il Comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni,
applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 4, l'installazione o la modifica
degli impianti di illuminazione esterna, in violazione dei relativi criteri
tecnici, comporta l'applicazione da parte del Comune, della sanzione di
cui al comma 1.
3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente
impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione
esterna ai criteri tecnici del regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi
previsti dall'articolo 7 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa
di lire 500 milioni, per gli anni successivi l'entità della spesa
sarà stabilita con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1, si provvede per
l'anno 2002, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio
pluriennale 2001-2003 a carico del capitolo 5100201, quota parte della
proiezione per detto anno di cui alla partita 1 dell'elenco n. 2; per
gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante
dai tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1
sono iscritte al carico del capitolo che si istituisce nello stato di
previsione della spesa di bilancio per l'anno 2002 con la seguente denominazione
e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi
ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione al
regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso"
lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
Art. 12
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, per la progettazione,
installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici
e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A,
B e C, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico veicolare
o pedonale, parcheggi, svincoli stradali o ferroviari, porti, impianti
sportivi e grandi aree di ogni tipo: intensità luminosa massima
consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati e
pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato
valore artistico: impiego di sistemi luminosi con intensità luminosa
di 0 cd/klm a 90° ed oltre, rivolti dall'alto verso il basso ad emissione
rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli
stessi con luminanza massima di 1 cd/m2 e spegnimento o riduzione della
potenza di almeno il 30 per cento alle ore ventitre nel periodo di ora
solare ed alle ore ventiquattro nel periodo di ora legale;
c) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare
e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni
di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata
alle ore ventiquattro, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni
o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale
orario, previa espressa autorizzazione del Comune; in caso di impossibilità
ad ottenere impianti dall'alto verso il basso, solo per l'illuminazione
di edifici di particolare e comprovato valore artistico e storico, è
possibile l'illuminazione dal basso, purché i fasci di luce ricadano
comunque per almeno un metro all'interno della sagoma dell'edificio e
in questo caso la luminanza massima consentita sarà di 0,5 cd/m2;
d) per gli impianti di illuminazione di monumenti con sagoma irregolare:
il flusso deve essere diretto verso l'emisfero superiore e non può
essere intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore
del 10 per cento del flusso nominale fuoriuscente dall'impianto di illuminazione
con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore ventiquattro;
luminanza massima consentita 0,5 cd/m2;
e) per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso
notturno: spegnimento alle ore ventiquattro; per quelle di esercizi commerciali
od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento
all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di
luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri
fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di
qualsiasi tipo di potenza;
f) nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo
devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione
di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
g) le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare,
tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati,
la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto
della dicitura "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
ai sensi delle leggi della Regione Marche" e allegare, inoltre, le
raccomandazioni di uso corretto e di conformità alla legge.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono
essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi
energetici in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al
50 per cento dopo le ore ventitre nel periodo di ora solare e dopo le
ore ventiquattro in quello di ora legale e di lampade con rapporto 1/w
non inferiore a 90.
3. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4,
riportate negli allegati A, B e C, deve essere rispettato, per la realizzazione
di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, quanto
detto al comma 1, inoltre:
a) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o
pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato
valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto
con obbligo di spegnimento entro le ore ventitre dell'ora solare e entro
le ore ventiquattro nel periodo di ora legale con luminescenza massima
di 1 cd/m2;
b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare
e comprovato valore artistico e di monumenti: spegnimento totale entro
le ore ventiquattro;
c) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore ventitre nel periodo
di ora solare ed alle ore ventiquattro nel periodo di ora legale;
d) per le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla chiusura
dell'esercizio;
e) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli
apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come
globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotate
di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso
luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti. L'intensità
luminosa non dovrà comunque eccedere le quindici candele per 1.000
lumen a 90° ed oltre. E' concessa deroga, secondo specifiche indicazioni
concordate tra i Comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti
per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti,
per quelle con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (fino a un
massimo di tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo
o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora
solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di
cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
f) tutti gli apparecchi non a norma con i criteri tecnici indicati nel
regolamento regionale di cui all'articolo 4, già esistenti all'entrata
in vigore della presente legge, vanno adattati, sostituiti o comunque
uniformati ai suddetti criteri entro e non oltre i cinque anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono
essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per
il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore ventitre
e con l'uso di sole lampade al sodio (fanno eccezione, relativamente all'uso
esclusivo di lampade al sodio, solo impianti sportivi di importanza regionale
o nazionale nel caso sia richiesta un'alta percezione del colore, fermo
restando il rispetto di tutti gli altri criteri tecnici).
5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione
di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A, B e C, i Comuni
promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici
e con le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti
pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui
ai commi 3 e 4.
Testo
Approvato
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove
la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei
consumi energetici da esso derivanti al fine di conservare e valorizzare
l'ambiente e di promuovere e tutelare le attività di ricerca e
divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Ai fini della presente legge è considerato inquinamento luminoso
dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda
al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in
particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita
le seguenti competenze:
a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso;
b) la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco degli osservatori astronomici e l'individuazione delle relative
zone di particolare protezione;
c) la concessione
di contributi ai comuni, per l'adeguamento degli impianti pubblici di
illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla normativa
vigente in materia;
d) la divulgazione
delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione
dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'articolo
8.
e) soppressa
2. La Giunta regionale emana le disposizioni necessarie per l'attuazione
della presente legge.
Art. 3
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano
le seguenti funzioni:
a) identica
b) l'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti
di illuminazione esterna alle disposizioni di cui all'articolo 12 sentiti
i gestori degli osservatori astronomici, le locali associazioni di astrofili
e le associazioni Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA);
c) la vigilanza, tramite
controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori
astronomici, delle associazioni di astrofili e di cittadini, sul rispetto
delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento
di cui all'articolo 4;
d) identica
e) la verifica della
conformità alle disposizioni della presente legge dei nuovi impianti
in sede di rilascio di nuova concessione o autorizzazione edilizia o denuncia
inizio attività;
f) l'individuazione, e il costante monitoraggio a partire dai primi sei
mesi dall'approvazione della presente legge, dei siti e delle sorgenti
di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere interventi di bonifica
su segnalazione e d'intesa con gli osservatori astronomici, con le associazioni
di astrofili e con le associazioni Cielo Buio e IDA e l'individuazione,
entro i successivi sessanta giorni, delle priorità di intervento;
g) l'individuazione, tramite i comandi di polizia municipale, degli apparecchi
di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale,
in quanto responsabili di fenomeni di abbaglia-mento per i veicoli in
transito, e la disposizione di immediati interventi di normalizzazione,
nel rispetto della presente legge;
h) la determinazione degli adeguamenti dell'illuminazione esterna, in
deroga alle disposizioni della presente legge, dei fari costieri, delle
carceri, delle caserme, degli impianti sportivi soggetti ad illuminazione
temporanea e per la sicurezza del traffico aereo negli aeroporti;
i) la definizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge ed in sede di conferenza dei servizi a cui partecipa anche
la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Marche,
dell'elenco dei beni monumentali in cui gli obiettivi di risanamento dell'inquinamento
luminoso dovranno essere attuati in deroga alle disposizioni della presente
legge.
Art. 4
(Regolamento regionale per la riduzione
e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1. La Giunta regionale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un
regolamento per disciplinare l'attività della Regione e dei Comuni
in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il
quale provvede, in particolare, a definire:
a) i requisiti tecnici, che non possono essere meno restrittivi di quelli
indicati nell'allegato B, per la progettazione, l'installazione e la gestione
degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli
a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione
comunale e le relative procedure;
c) identica
d) i termini per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alle disposizioni
del regolamento medesimo;
e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone
di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturali-stiche
protette di cui all'articolo 6, comma 3;
f) gli opportuni provvedimenti per favorire il risparmio dell'energia
elettrica destinata all'illuminazione pubblica e privata.
Art. 4 bis
(Piano regolatore generale dell'illuminazione)
1. In sede di adozione
del Piano regolatore generale i Comuni sono tenuti a predisporre uno specifico
strumento di programmazione dell'illuminazione pubblica.
Art. 5
(Obbligo di conformità dei capitolati)
1. Identico
2. Le amministrazioni comunali, per impianti di particolare complessità
tecnica ed a seguito di motivata relazione, sono autorizzate a derogare,
fino ad un incremento massimo del 30 per cento, ai prezzi del prezziario
regionale, pubblicato nel supplemento n. 21 al B.U.R. n. 81 del 19 luglio
2001, per particolari esigenze di contenimento dell'inquinamento luminoso.
Art. 6
(Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche
protette)
1. Ai fini dell'applicazione
della presente legge, presso il competente servizio della Giunta regionale
è tenuto il registro degli osservatori astronomici ed astrofisici
statali pubblici o privati che svolgono ricerca scientifica e/o divulgazione
ubicati nell'ambito territoriale regionale, nel quale sono indicati, in
distinti elenchi, gli osservatori professionali e gli osservatori non
professionali. Appartengono a quest'ultima categoria anche gli osservatori
di cui all'allegato A.
2. Il registro di
cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel B.U.R. L'aggiornamento
è effettuato anche su segnalazione dei soggetti interessati.
3. La Giunta regionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4, individua, mediante cartografia in scala adeguata,
le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici indicati
al comma 1 e delle aree naturalistiche protette istituite in base al Piano
triennale regionale delle aree protette (PTRAP). La deliberazione della
Giunta regionale è pubblicata nel B.U.R.
4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare
protezione di cui al comma 3 sono indicate in trenta chilometri di raggio
dal centro degli osservatori professionali, in dieci chilometri di raggio
dal centro degli osservatori non professionali e in cinque chilometri
di raggio dai confini delle aree istituite in base al PTRAP.
5. Gli osservatori
astronomici:
a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti
di luce non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge richiedendone
gli interventi necessari all'adeguamento;
b) identica
Art. 7
(Contributi regionali)
1. La Regione concede
contributi ai Comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal
regolamento di cui all'articolo 4, degli impianti pubblici di illuminazione
esterna in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e, comunque, per un importo non superiore a 15.000 euro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei seguenti
criteri di priorità:
a) ai Comuni ricadenti nelle zone di particolare protezione degli osservatori
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
b) identica
c) ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. Identico
4. In sede di prima
applicazione della presente legge le domande di ammissione ai contributi
sono presentate al servizio regionale competente entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nel B.U.R. dei criteri di priorità e, per gli
anni successivi, entro il 30 giugno.
Art. 8
(Iniziative di informazione e divulgazione)
Identico
Art. 9
(Poteri sostitutivi)
1. Qualora i Comuni
ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente
legge, il difensore civico regionale assegna un termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il difensore civico,
sentito il Comune inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede
in via sostitutiva.
Art. 10
(Sanzioni)
1. In caso di mancato
adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, nei termini e con le modalità
previste dalle norme tecniche dell'allegato B, il Comune, previa diffida
a provvedere entro trenta giorni, applica la sanzione amministrativa da
euro 260 a euro 1.030, fermo restando l'obbligo di adeguamento.
1 bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche ai nuovi impianti
installati prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
4.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 4, per l'installazione o per
la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione dei
relativi criteri tecnici, il Comune applica la sanzione di cui al comma
1.
3. Identico
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi
previsti dall'articolo 7 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa
di euro 260.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà
stabilita con le rispettive leggi finanziarie.
2. Identico
3. Le somme occorrenti
per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno
2002 nella relativa unità previsionale di base a carico del capitolo
che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno 2002 con la seguente denominazione "Contributi
ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione al
regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso"
e lo stanziamento di competenza e di casa di euro 260.000; per gli anni
successivi a carico del capitolo corrispondente.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, per la progettazione,
l'installazione e la gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna
pubblici e privati, si applicano le prescrizioni contenute nell'allegato
B.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
4, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4,
i Comuni promuovono, sentiti gli organismi di gestione delle aree protette,
i gestori degli osservatori astronomici e le locali associazioni di astrofili,
l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna
ai criteri tecnici di cui al punto 9 dell'allegato B.
Allegato A
(Modificato dalla Commissione)
Elenco osservatori astronomici e astrofisici non professionali di grande
rilevanza culturale, scientifica e popolare che svolgono attività
scientifica e/o divulgazione di interesse regionale o provinciale
a) Osservatorio sociale "Piersimone Migliorati" dell'Associazione
Jesina Astrofili - località Torre di Jesi - 60035 Jesi (An), a
305 metri slm;
b) Osservatorio sociale "Paolo Senigalliesi" dell'Associazione
marchigiana Astrofili - frazione Pietralacroce - Ancona;
c) Osservatorio sociale del CEDES - frazione Castellano - 63019 Sant'Elpidio
a Mare (Ap), a 126 metri slm;
d) Osservatorio dell'Associazione Astrofili "Crab nebula" -
località Case Sparse di Villa D'Aria Serrapetrona (Mc), a 900 metri
slm;
e) Osservatorio del Gruppo Astrofili DLF di Rimini ubicato sul Monte San
Lorenzo, Comune di Montegrimano (PU).
Allegato B
(Modificato dalla Commissione)
DISPOSIZIONI TECNICHE
1. Per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico veicolare
o pedonale, parcheggi, svincoli stradali o ferroviari, porti, impianti
sportivi e grandi aree di ogni tipo: intensità luminosa massima
consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre e luminanza media mantenuta non
superiore ai livelli minimi consigliati dalle norme di sicurezza, qualora
esistenti, o in assenza di norme, non superiore a 1 cd/m2.
2. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati e
pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato
valore artistico: impiego di sistemi luminosi con intensità luminosa
di 0 cd/klm a 90° ed oltre, rivolti dall'alto verso il basso ad emissione
rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli
stessi con luminanza massima di 1 cd/m2 con spegnimento o riduzione della
potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro.
3. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare
e comprovato valore artistico e di monumenti: si deroga rispetto alle
disposizioni di spegnimento o riduzione di potenza in occasione di particolari
manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno,
previa espressa autorizzazione del Comune; in caso di impossibilità
ad ottenere impianti dall'alto verso il basso, solo per l'illuminazione
di edifici di particolare e comprovato valore artistico e storico, è
possibile l'illuminazione dal basso, purché i fasci di luce ricadano
comunque all'interno della sagoma dell'edificio e in questo caso la luminanza
massima consentita sarà di 0,5 cd/m2.
4. Per gli impianti di illuminazione di monumenti con sagoma irregolare:
il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato
dalla struttura illuminata non deve superare il 10 per cento del flusso
nominale fuoriuscente dall'impianto di illuminazione con spegnimento o
riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro; luminanza massima
consentita 0,5 cd/m2 salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera i).
5. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso
notturno: spegnimento entro le ore ventiquattro; per quelle di esercizi
commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale
orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne
non dotate di luce interna: è consentita la sola illuminazione
dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo,
dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo di potenza.
6. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo
devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione
di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare,
tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati,
la rispondenza degli apparecchi alla presente legge.
8. Tutti gli impianti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere obbligatoriamente
muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura
non inferiore al 30 per cento entro le ore ventiquattro e di lampade con
rapporto lm/w non inferiore a 90.
9. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 3,
deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione
esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da 1 a 7 del presente
allegato, fatte salve le norme più restrittive stabilite dalle
leggi in materia di aree protette e dalle disposizioni fissate dagli organismi
di gestione delle aree protette; inoltre:
a) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o
pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato
valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto
con obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro con luminanza massima
di 1 cd/m2;
b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare
e comprovato valore artistico e di monumenti: spegnimento totale entro
le ore ventiquattro, salvo quanto previsto all'articolo 3, lettera i);
c) per le insegne pubblicitarie: spegnimento entro le ore ventiquattro;
d) per le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla chiusura
dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro;
e) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli
apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come
globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotati
di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso
luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti. L'intensità
luminosa non dovrà comunque eccedere le quindici candele per 1.000
lumen a 90° ed oltre. E' concessa deroga, secondo specifiche indicazioni
concordate tra i Comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti
per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti,
per quelle con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (fino a un
massimo di tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo
o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora
solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle
di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
f) tutti gli apparecchi non a norma con i criteri tecnici indicati nel
regolamento regionale di cui all'articolo 4, già esistenti all'entrata
in vigore della presente legge, vanno adattati, sostituiti o comunque
uniformati ai suddetti criteri entro e non oltre i cinque anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Allegato C
(Soppresso)
Aree naturalistiche protette
Come risultano descritte
nel Piano triennale regionale delle aree protette (PTRAP).
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