L'Assessorato all'Agricoltura ha sottoscritto, attualmente
unico in Italia, un accordo con gli Istituti di Credito per la ricontrattazione
dei mutui. Questo ha consentito di disporre per la Regione di un'economia
di circa 7 miliardi, da reinvestire nel settore, oltre ad una riduzione
della rata di mutuo pagata dagli agricoltori. Ben 10 Istituti di Credito
hanno sottoscritto, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura, un protocollo
d'intesa che garantisce l'accesso al credito alle aziende agricole in
base alla qualità del loro progetto. Si sposta così il giudizio di solvibilità
dalla consistenza patrimoniale dell'impresa alla validità imprenditoriale
del progetto di sviluppo. La maggiore novità riguardi i "progetti di eccellenza"
ed introduce forme di "merchant banking" nel credito agricolo regionale.
PROTOCOLLO DI INTESA
Il giorno 24 del mese di novembre 1999 presso la sede della Regione Marche
in Ancona tra l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale
e Produzione Alimentare della Regione Marche nella persona dell'Assessore
Marco Moruzzi, di seguito denominato Regione,
e
la Banca delle marche nella persona del Vice Direttore Generale, Leonardo
Pagni, delegato con procura speciale;
la Banca Popolare di Ancona nella persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Riccardo Stecconi;
la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana nella persona del responsabile
del Credito Agrario, Fausto Cerlesi, delegato con procura speciale,
la Cassa di Risparmio di Fano nella persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Pietro Paolo Petrelli;
la Cassa di Risparmio di Fermo nella persona del Dirigente, Giorgio Marziali,
delegato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto con deliberazione assunta
in data 17 novembre '99;
la Cassa di Risparmio di Loreto nella persona del Capo area Gestione Crediti-affari,
Alessandro Scarlato, delegato dal Comitato esecutivo dell'Istituto con
deliberazione assunta in data 16 novembre'99;
la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nella persona del delegato, per
procura del Direttore generale conformemente allo Statuto dell'Istituto,
Giuseppe Ciabattoni;
la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo nella persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Fiorelli;
il Monte dei Paschi di Siena nella persona del....... di seguito denominate
Istituzioni Creditizie,
premesso
- che la Regione Marche, in linea con i principi istituzionali di pubblico
intervento, ha da tempo evidenziato la necessità di definire un
quadro di riferimento nel quale possa operare il credito al sistema agroalimentare
regionale, di seguito denominato per brevità "sistema";
- che le Istituzioni Creditizie, alla luce delle richieste
formulate dall'Assessorato all'Agricoltura ed in considerazione del fatto
che la Regione persegue il pubblico interesse, hanno mostrato piena disponibilità
a definire, attraverso il metodo della concertazione, le regole comuni
che consentono di ridisegnare il quadro di riferimento per il sistema;
tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Capo I
Determinazione di carattere generale
Art.1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2
Gli accordi, disciplinati dagli articoli che seguono, sono oggetto di
volontaria concertazione ed hanno natura contrattuale tra le Parti.
Art. 3
Il contenuto del protocollo è parte strutturante il Programma
Operativo "Credito e Sviluppo del Sistema Agroalimentare", a
sua volta costituente articolazione di Piano del Settore Agricolo, Forestale
ed Agroindustriale della Regione Marche.
Art. 4
Al fine di rendere effettiva la concertazione è costituita la Commissione
per il Credito al sistema agroalimentare, presieduta dall'Assessore all'Agricoltura
e composta dai rappresentanti dei servizi dell'Assessorato, dell'Assam
e delle Istituzioni Creditizie, il cui funzionamento sarà disciplinato
da apposito regolamento interno.
Art. 5
La Commissione avrà compiti di:
- analisi delle problematiche finanziarie;
- osservatorio dell'impatto sul sistema agroalimentare marchigiano degli
strumenti attivati,
- proposizione, con riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni
del presente protocollo di intesa suggerite in sede di sua applicazione.
Art. 6
Il presente accordo potrà essere esteso, con separato atto di adesione,
anche ad altri Istituti di Credito, purchè operanti sul territorio
regionale.
Capo II
Strumenti di credito a breve termine
Art. 7 (credito di funzionamento)
Allo scopo di assicurare agli imprenditori agricoli il supporto finanziario
nella fase intercorrente tra il sostenimento dei costi per la coltivazione
dei prodotti e, nel caso di imprese che associano i produttori, per la
loro lavorazione, conservazione e trasformazione e quella della vendita
degli stessi, le Istituzioni Creditizie, previa usuale istruttoria fidi
e nell'autonomia della valutazione del merito creditizio, concedono, a
chi ne fa domanda il credito di funzionamento, regolato nelle forme tecniche
più idonee alle esigenze delle imprese e da quanto previsto nei
successivi articoli.
Art. 8 (entità e durata del credito di funzionamento)
Il credito di funzionamento, la cui entità non supera di norma
l'80% del valore della P.L.V. potenziale del fondo, in relazione all'ordinamento
colturale, per l'impresa operante nel primario e dei costi gestionali
connessi al processo produttivo per l'impresa che associa i produttori,
ha una durata correlata alla vita dello specifico ciclo di produzione,
comunque non superiore ai diciotto mesi.
Art.9 (Tassi applicabili al credito di funzionamento)
Il tasso massimo applicabile al credito di funzionamento nel territorio
regionale non è superiore alle prime rate A.B.I. vigente al momento
della concessione. Tuttavia, al fine di supportare lo sviluppo delle aree
marginali, per i territori montani e disagiati, così come definiti
dalle normative nazionali e comunitarie e così come individuate
dalle normative regionali, il tasso massimo applicabile non è superiore
alle prime rate A.B.I. ridotto di un punto.
Art. 10 (Mappa delle PLV potenziali)
L'Assam fornirà, su richiesta delle Istituzioni creditizie, la
mappa delle P.L.V. potenziali suddivise per prodotto e per territorio.
In casi di particolare entità e/o di complessa valutazione, l'Assam
potrà altresì fornire parere, non vincolante, di congruità
sul prestito richiesto.
Art. 11 (credito all'avviamento d'impresa)
al fine di favorire la politica regionale di sviluppo e di ricambio generazionale
dell'agricoltura marchigiana, le Istituzioni Creditizie concedono alle
imprese del sistema agroalimentare di nuova costituzione, limitatamente
allo svolgersi del primo ciclo produttivo, crediti di funzionamento nella
misura massima del 100% ed a tassi ulteriormente attenuati rispetto a
quelli indicati nell'art. 9
Art.12 (strumento di garanzia)
La Regione, per facilitare ulteriormente l'accesso al credito a breve
termine del sistema agroalimentare marchigiano, sostiene ed incoraggia
la formazione ed il consolidamento di Cooperative di garanzia sul territorio
regionale. a tal fine demanda all'Assam, attraverso apposito tavolo a
cui saranno chiamati a partecipare le espressioni sindacali ed associative
del mondo agricolo, la promozione delle azioni necessarie alla loro costituzione
e consolidamento. le Istituzioni creditizie provvederanno, a loro volta,
alla stipula delle apposite convenzioni operative.
Capo III
Strumento di credito a medio e a lungo termine
Art. 13 (sviluppo e competitività del sistema
agroalimentare)
Le parti, al fine di concorrere allo sviluppo e di sostenere la capacità
competitiva del sistema agroalimentare regionale, concordano sulla necessità
di individuare forme di finanziamento di medio/lungo periodo nelle forme
tecniche più idonee a supportare i progetti di investimento delle
imprese.
Art. 14 (Forme tecniche di finanziamento)
Allo scopo di assicurare, in armonia con la politica di sviluppo regionale
e con l'autonomia della valutazione del merito creditizio, il supporto
finanziario ai progetti di investimento delle imprese, le Parti individuano
le seguenti forme tecniche di finanziamento:
- concessione di mutui, anche accompagnati da periodo di preammortamento,
nei casi di progetti, o parte di essi, non assistiti da contributo pubblico
e di progetti assistiti da contributo in conto interessi, della durata
compatibile con il ritorno dell'investimento, comunque non superiore ai
15 anni per gli investimenti strutturali e ai 5 anni per le dotazioni
strumentali,
- concessione di mutui integrativi, anche accompagnati da periodo di preammortamento,
nel caso di progetti assistiti da contributo in conto capitale, della
medesima durata di quelli sopra descritti,
- concessione di prestiti a titolo di prefinanziamento, nel caso di progetti
assistiti da contributo in conto capitale, da estinguersi al momento della
-liquidazione del contributo stesso.
Art.15 (tassi applicabili ed entità del finanziamento)
Il tasso massimo applicabile al credito di medio lungo periodo, in questo
ricomprendendo anche i prestiti di prefinanziamento, non è superiore
alle condizioni euribor vigenti al momento della stipula, aumentate di
2,5 punti percentuali. tuttavia, al fine di supportare lo sviluppo delle
aree marginali, per i territori montani e disagiati, così come
definiti dalle normative nazionali e comunitarie e così come individuati
dalle normative regionali, il tasso massimo applicabile è pari
alle condizioni euribor aumentate di 1,75 punti. L'importo del progetto
di investimento costituisce l'entità massima concedibile a mutuo,
a cui va comunque dedotto, in caso di intervento pubblico, il valore corrispondente
al contributo in conto capitale. Con riguardo al prestito di prefinanziamento,
l'entità massima concedibile è determinata dall'importo
del contributo pubblico in conto capitale previsto per l'investimento
ammesso a finanziamento.
Art. 16 (Strumenti di supporto)
La regione, in accordo con le Istituzioni creditizie, si impegna a promuovere
e supportare gli strumenti atti a facilitare l'accesso delle imprese agricole
ed agroindustriali marchigiane al credito di medio-lungo periodo. In particolare
vengono individuati i seguenti strumenti:
- certificazione di validità dei progetti di investimento aziendale,
- fondo a rischi su garanzie,
-correlazione informativa.
Pur nell'autonomia della valutazione del merito creditizio, gli strumenti
individuati, alternativi o di supporto alle usuali forme di garanzia,
sono reputati dalle parti potenzialmente idonei, anche disgiuntamente,
a chè il giudizio di solvibilità possa essere spostato dalla
consistenza patrimoniale dell'impresa o dell'imprenditore alla validità
imprenditoriale di un progetto di sviluppo.
Art. 17 (certificazione di validità dei progetti
di investimento9
Allo scopo di consentire alle imprese del sistema agroalimentare marchigiano
la migliore presentazione nella richiesta di finanziamento misurando la
validità dei progetti di investimento sottostanti, la Regione,
di concerto con le Istituzioni Creditizie, promuove la costituzione del
Nucleo Valutazione Progetti, di seguito denominato NVP. ruolo dell'NVP
è quello di definire prima e utilizzare poi un percorso valutativo
idoneo alla formulazione di giudizi sulla validità tecnica, economica
e finanziaria dei progetti di investimento per i quali è richiesto
l'intervento creditizio. tale giudizio acquisirà tra le Parti valore
di certificazione e, quindi massima considerazione nel momento di concessione
del finanziamento, anche in carenza di garanzie reali. <Il NPV, da
istituirsi presso l'Assam, sarà composto dalle seguenti figure:
- un esperto finanziario;
- un esperto di mercati agricoli;
- un esperto agronomo dell'Assam.
Il nucleo sarà di volta in volta integrato da:
- un esperto del comparto do riferimento del progetto;
- un funzionario dell'Istituto di credito interessato alla richiesta di
finanziamento.
L''intervento del NVP potrà essere richiesto sia dal soggetto richiedente
il finanziamento, previo assenso dell'Istituto di credito interessato,
o direttamente da quest'ultimo.
La Regione demanda all'Assam il coordinamento ed il supporto organizzativo
del NVP e provvede alla copertura dei costi connessi alla definizione
del percorso valutativo. Il costo relativo al rilascio delle certificazioni,
nella logica del cofinanziamento, sarà determinato con accordi
successivi, tenuto conto del grado di complessità della pratica.
L'Assam è autorizzata ad inserire i costi relativi alla competenza
regionale nei propri programmi annuali di attività.
Art. 18 (fondo rischi su garanzie)
La Regione sostiene la costituzione di fondi a copertura dei rischi su
garanzia da rilasciarsi per finanziamenti di durata superiore ai diciotto
mesi. All'uoèpo, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
L.R. 56/97 e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, previa
apposita convenzione conuno o più Consorzi fidi, interverrà
nella loro formazione mediante concessione di contributi in conto capitale.
Le Istituzioni creditizie provvederanno, a loro volta, alla stipula delle
convenzioni operatove con i suddetti Consorzi.
Art. 19 (correlazione informativa)
Qualora un progetto di investimento sia ammesso ai benefici dell'intervento
pubblico in conto capitale ed il soggetto proponente sia interessato ad
accedere alle forme di prefinanziamento e/o a quelle di mutuo integrativo,
la regione, previa richiesta del beneficiario, si impegna a trasferire
all'Istituto di credito interessato gli atti e i documenti rappresentativi
dei passaggi in cui si articola il processo di concessione pubblica. Essi
consistono nella domanda di contributo e nel progetto di investimento,
presentati dal soggetto richiedente, nei verbali istruttori e nei dispositivi
di impegno e liquidazione prodotti dai servizi dell'assessorato. In tal
modo l'Istituto di credito è in grado di condividere le stesse
informazioni e valutazioni, formulate da personale particolarmente esperto
nella materia e del settore, sulla base delle quali la Regione procede
alle proprie determinazioni.
Capo IV
Ricomposizione fondiaria e Costituzione di unità poderali economicamente
efficienti
Art. 20 (Obiettivi e finalità)
L'inadeguata ampiezza aziendale rappresenta uno dei principali punti di
criticità per la razionale gestione dell'impresa agricola e per
la creazione di prospettive di sviluppo.
La regione ritiene strategico superare tale limite e, da tempo, interviene
finanziariamente a sostegno di investimenti per la ricomposizione fondiaria
e l'ampliamento aziendale, favorendo anche modi diversificati di disponibilità
della terra, quali ad esempio, le cooperative di conduzione. Tra gli investimenti
di medio/lungo periodo di cui al precedente Capo III, rientrano, quindi,
con le stesse specifiche modalità, anche i progetti relativi all'acquisto
di terreni agricoli volto alla costituzione di unità aziendali
economicamente efficienti.
Art. 21 (Incentivazione dell'affitto)
La Regione, al fine di stimolare la mobilità della terra, anche
al di là della compravendita, demanda all'ASSAM il compito di realizzare
uno studio di fattibilità per mettere a punto, nell'ambito degli
accordi in deroga di cui alla L. 203/81 in materia di fitti agrari, formule
di prestiti per consentire agli affittuari di anticipare una parte consistente
del canone dell'intero periodo del contratto, che deve riguardare almeno
un decennio.
Art. 22 (credito per l'acquisto di terreni ad uso
agricolo)
Le Istituzioni creditizie, rispetto all'obiettivo di cui al presente capo,
definiranno forme di finanziamento, mutui e prestiti, nelle forme di seguito
previste per l'acquisto di terreni ad uso agricolo, funzionale al conseguimento
dell'efficienza aziendale aziendale. saranno anche definite forme di credito
integrative rispetto agli interventi pubblici, per favorire, nelle situazioni
di successioni ereditarie, la liquidazione di coeredi che non esercitano
l'attività agricola.
Art.23 (Condizioni di credito)
Il tasso massimo applicabile ai mutui concessi per i progetti di acquisto
terreni non è superiore alle condizioni euribor vigenti al momento
della stipula aumentata di 2 punti,l'aumento sarà rispettivamente
pari al 1,75 nel caso di imprese ricadenti nelle aree interne e svantaggiate
e a 1,5 laddove l'investitore sia un giovane imprenditore agricolo, così
come definito dal reg. Ce 950/97.
Art. 24 (durata dei mutui e limiti di accesso a
benefici)
I mutui per l'acquisto di terreno agricolo potranno avere durata fino
ad un massimo di 20 anni, andranno comunque favoriti i mutui ad ammortamento
quindicennale o di durata inferiore. Condizione di accesso alle forme
di finanziamento di cui al presente capo questa opportunità è
rappresentata dall'età del richiedente che dovrà essere
tale da assicurare, a conclusione del contratto di mutuo, il non raggiungimento
del limite pensionabile.
Capo V
Progetti di eccellenza
Art. 25 ( Le idee vincenti)
In considerazione della grande capacità di iniziativa che caratterizza
l'imprenditoria marchigiana ed allo scopo di supportare inn maniera forte
quelle che fin dal loro manifestarsi paiono idee vincenti e di grande,
potenziale impatto per l'economia di un territorio, le Parti convengono
sulla opportunità di sperimentare, nel rispetto delle norme che
regolano a vigilanza, forme innovative di intervento creditizio nel settore
agricolo ed agroindustriale, legando la remunerazione del finanziamento
concesso ai risultati d'impresa.
Art. 26 (forme tecniche di intervento)
le forme tecniche di sostegno a tali interventi sono individuate nel venture
capital e nei prestiti partecipativi, la cui percorribilità ed
utilizzo sperimentale verranno definiti dalle Istituzioni creditizie,
sentita la disponibilità delle Merchant Bank di riferimento.
Art. 27 (strumenti di supporto)
E' istituita presso l'Assam, che la coordina e ne assicura il supporto
organizzativo, una sede di concertazione tra le Istituzioni Creditizie
per l'esame dei casi di eccellenza. Il NVP funge da supporto tecnico.
I casi possono essere presentati dalla Regione, dalle Istituzione creditizie,
dall'Assam e dai diretti interessati. Anche in tal caso l'Assam è
autorizzata ad inserire nei propri programmi annuali di attività
la parte dei costi di propria competenza.
Capo VI
Art. 28 (determinazioni finali)
I tassi parametrati all'Euribor si intendono variabili.ù con la
firma del presente accordo le parti si impegnano all'immediate attuazione
di quanto quivi convenuto.
La Commissione per il credito al sistema agroalimentare, in successive
sedute di lavoro, individuerà ogni altra modalità operativa,
ivi comprese quelle relative al tasso fisso per il credito agrario a medio
e lungo periodo, utili
al pieno raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa.
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