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1. PREMESSA
La misura vuole prevenire o limitare l’abbandono dell’attività
produttiva e lo spopolamento dei territori meno favoriti, ed integrare
i redditi degli agricoltori che presidiano tali territori, così
da rendere meno evidente la disparità con gli agricoltori delle
zone più favorite e con quanti operano in altri settori produttivi.
La misura si prefigge, inoltre, all’interno di tali territori, di
salvaguardare la zootecnia attua-ta con metodi estensivi, che rappresenta
un metodo di utilizzo delle risorse economicamente vantaggioso, se orientato
a produzioni di alta qualità, oltre che fattore di miglioramento
e sal-vaguardia per l’ambiente.
La misura è volta a garantire un uso continuo delle superfici agricole
e favorire il manteni-mento di un livello minimo di popolazione tale da
consentire la vitalità della comunità rurale. Si propone,
inoltre, la conservazione dello spazio naturale ed il mantenimento, oltre
che la promozione, di sistemi di produzione agricola sostenibili, che
tengano in particolare conto i requisiti ambientali.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Titolo II, Capo V, articoli 13-21 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1257/99
3. DEFINIZIONI
3.1 Azienda
L’Azienda agricola o zootecnica è definita come l’unità
tecnico-economica costituita da ter-reni, anche in appezzamenti non contigui,
oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si at-tua la produzione
agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona
fisica o socie-tà che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore
coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti),
sia in associazione.
Nel caso di aziende i cui terreni, in corpi separati, siano situati in
più regioni, od in zone di-verse dalle aree in cui si applica la
presente misura, vengono presi in considerazione solamen-te i terreni
che insistono nei territori regionali delimitati secondo quanto previsto
al successi-vo punto 4. Qualora invece, l’azienda sia accorpata
e ricada nelle zone di confine di più re-gioni, o di Servizi Decentrati
Agricoltura diversi, dovrà essere presentata una sola domanda di
contributo nella sola regione o Servizio Decentrato Agricoltura in cui
è rappresentata la mag-gior parte delle superfici per le quali
si chiede il contributo.
3.2 Imprenditore agricolo.
1. Ai sensi dell’art. 2135 del codice civile è imprenditore
agricolo chi esercita una delle se-guenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali
si intendono le attivi-tà dirette alla cura ed allo sviluppo di
un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque dolci, salmastre o marine.
S’intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo , dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizza-zione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dall’allevamento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o ser-vizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territo-rio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori
agricoli ed i loro con-sorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività di cui all’art.2135 del C.C., come so-stituito dal
comma uno dell’articolo uno del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, prevalentemente
prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
3.3 Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Insieme dei terreni dell’azienda effettivamente investiti a seminativi,
prati, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita
ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, al
netto delle tare. Non sono eligibili ai fini della presente misura i ter-reni
ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.
3.4 Superficie di riferimento.
Superficie aziendale presa in considerazione ai fini degli interventi
previsti per l'attua-zione della misura.
3.5 Superficie minima.
La SAU minima aziendale richiesta per poter accedere alle indennità
è di 3 ha di colture fo-raggere di cui all’allegato 7E
3.6 U.B.A
Il numero minimo di UBA allevate in azienda, per poter accedere all’aiuto,
deve risul-tare almeno pari a 3.
L’Unità bestiame adulto (U.B.A.) si calcola secondo la seguente
tabella di conversione:
- Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi 0 UBA
- Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni 0,6 UBA
- Bovini con età superiore a 2 anni 1 UBA
- Pecore 0,15 UBA
- Capre 0,15 UBA
- Equini con età superiore a 6 mesi 1 UBA
4. ZONE D'INTERVENTO
La misura opera nelle zone svantaggiate, così come previsto ai
sensi dell’articolo 17 e se-guenti del Reg. CE 1257/99. Le zone
di montagna, definite ai sensi dell’art. 18 del Reg. CE 1257/99,
sono quelle delimitate ai sensi dell’art. 23 del Reg. CEE 950/97
che corrispondono ai comuni delimitati dall’art. 3, par. 3 della
Dir. 268/75 e le altre zone svantaggiate, definite ai sensi dell’art.
19 del Reg. CE 1257/99, sono quelle delimitate ai sensi dell’art.
24 del Reg. CEE 950/97, che corrispondono ai comuni delimitati dall’art.
3, par. 4 della Dir. 268/75 (al-legato 3 della DGR n. 2993 del 11/12/2001).
5. BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ
Destinatari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di allevamento,
per le specie di cui alla tabella riportata l precedente punto 3.6 (aziende
zootecniche), in aziende di proprietà (o di cui dispongano a titolo
legittimo), per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti
all'atto della presentazione della domanda e la cui residenza, sede legale
e domicilio siano ubicati nei co-muni delimitati secondo i criteri di
cui al precedente punto 4. Gli affittuari coltivatori diret-ti, gli affittuari
conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i coloni, i concessionari,
gli usufruttuari, anche se persone giuridiche, possono beneficiare dell'aiuto
qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il
proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto.
Qualora la durata del contratto dovesse essere inferiore alla durata dell'impegno,
i soggetti di cui sopra devono ottenere il consenso scritto (mod. 37/E)
dei proprietari o degli eventuali concedenti le rispettive aziende, mediante
firma auten-ticata.
L'aiuto è corrisposto al richiedente o eventualmente al subentrante
che abbia sottoscritto il relativo impegno, limitatamente alla durata
dell'impegno stesso.
Salvo i casi di forza maggiore, nel caso in cui il beneficiario receda
dagli obblighi assunti è tenuto a restituire quanto già
percepito, oltre agli interessi legali maturati.
Nel caso in cui un subentrante non dovesse sottoscrivere gli obblighi
trasmessi, il prece-dente beneficiario è tenuto a restituire quanto
già percepito, oltre agli interessi maturati.
Per i terreni dati in uso comune a più agricoltori, come nel caso
di Comunanze Agrarie, U-niversità Agrarie o simili, il beneficiario
del contributo è la persona giuridica proprietaria dei terreni
concessi in uso. Il beneficiario così individuato ripartisce il
contributo tra gli agricolto-ri usuari dei terreni sulla base delle norme
contenute negli statuti e/o delle regole e consuetu-dini che governano
l’istituzione.
5.1 Definizione di azienda zootecnica
Per azienda zootecnica si intende un’azienda in cui si esercita
l’attività di allevamento, vale a dire la cui S.A.U. sia
costituita per il 50% da superfici foraggere in cui il carico di bestia-me
allevato risulti compreso tra 0.5 e 2 U.B.A/ha.
Le attività zootecniche sono riferite alle specie:
- bovine
- equine
- ovi-caprine.
E’ fatto divieto di coltivare e/o allevare organismi geneticamente
modificati.
5.2 Dichiarazione di impegni di carattere generale
Il richiedente, al fine dell'ottenimento del premio, assume quali proprie
dichiarazioni ed impe-gni di carattere generale contenute nel modello
unico.
5.3 Dichiarazione di impegni di carattere specifico
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni specifici
(Modello 36E):
· al proseguimento di un’attività agricola, sulle
superfici impegnate o su analoghe superfici ubicate nelle aree interessate
dalla misura, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda. L’impegno deve essere mantenuto su almeno il 75%
della super-ficie;
· al mantenimento di un numero di capi di bestiame uguale o superiore
a 3 UBA ed un carico non superiore a 2 UBA ad ettaro e non inferiore a
0.5 UBA ad ettaro, per almeno un quinquen-nio a decorrere dalla data di
presentazione della prima domanda;
· ad utilizzare le buone pratiche agricole consuete (pagg. 89 e
seguenti del Piano di Sviluppo Rurale);
· ad adottare pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare
l’ambiente ed a conservare lo spazio naturale, in particolare applicando
sistemi di produzione agricola sostenibili;
· il possesso di specifici requisiti di priorità.
5.4 Durata degli impegni
La durata dell’impegno è quinquennale e deve essere mantenuto
su almeno il 75% della superficie per la quale, anche se per una sola
annualità, viene percepito l’aiuto;
La data di decorrenza dell’impegno è quella di scadenza del
termine finale di presentazione della domanda.
5.5 Cause di esonero dagli impegni
L'imprenditore agricolo beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo
quinquenna-le, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno
assunto in sede del primo pagamento nei seguenti casi:
· qualora cessi l’attività agricola, a condizione
che sia garantita la continuità della coltivazione delle superfici
interessate;
· casi di forza maggiore quali:
- il decesso dell'imprenditore;
- la sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- le calamità naturali gravi che colpiscono in misura rilevante
la superficie agri-cola aziendale, i fabbricati aziendali adibiti alle
attività agricole zootecniche o al-l'abitazione dell'imprenditore;
- la distruzione fortuita, per cause dolose o colpose non imputabili a
responsabilità del beneficiario, delle dotazioni e delle strutture
aziendali;
- le epizoozie e le patologie vegetali che colpiscono la totalità
o una parte rilevan-te del patrimonio aziendale.
6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la concessione degli aiuti di cui alla Misura E del Piano di Sviluppo
Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle
istanze ammissibili.
Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell’Organismo
Pagatore, stante il mecca-nismo di erogazione dei fondi FEOGA sezione
Garanzia, il Servizio Sviluppo e Gestione del-le Attività Agricole
e Rurali della Regione Marche, sulla scorta degli elenchi dei beneficiari
ammissibili compilati dalle Strutture Decentrate, provvederà a
stilare una graduatoria genera-le di merito nella quale saranno riportate
le aziende beneficiarie, utilmente collocate, fino a completa utilizzazione
delle risorse disponibili e verranno, inoltre, individuate le ulteriori
a-ziende finanziabili nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori
risorse.
La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri:
A) CRITERI GENERALI DI PRIORITA’
A1. Criterio di ammissibilità
Saranno ammessi agli aiuti gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di allevamento,
la cui S.A.U. aziendale risulti almeno di 3 ha di superficie foraggera,
ed in cui il bestiame allevato risulti pari ad almeno 3 U.B.A. , con un
carico compreso tra 0.5 e 2 U.B.A/ha.
B) CRITERI DI MERITO
Nell’ambito dei criteri generali di priorità verranno stilate
le graduatorie di merito tramite l’attribuzione a ciascun beneficiario
di un punteggio stabilito in base ai seguenti parametri:
B1 % di reddito derivante dall’attività agricola
B2 Impatto territoriale.
B3 Impatto agro?ambientale.
B4 Requisiti soggettivi del beneficiario.
B5 Capacità professionale.
B6 Esperienza professionale dell’imprenditore documentata.
B7 Numero di UBA allevate.
B1. Percentuale reddito derivante dall’attività agricola
Il criterio B1) fa riferimento alla % di reddito dell’imprenditore
derivante dall’attività agri-cola rispetto al suo reddito
totale, a cui sono associati i punteggi di seguito descritti.
Reddito dell’imprenditore agricolo:
% di reddito agricolo
|
punti |
| 25-50 |
0 |
| >50-75 |
4 |
| > 75 |
8 |
Tale reddito viene desunto dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione
IVA, e dai documenti attestanti pagamenti relativi alle integrazioni al
reddito (PAC cereali, PAC zootec-nica, ecc..), riferite all’anno
precedente.
Non sono considerati redditi derivanti dall’attività agricola
quelli indicati in quadri diversi dal quadro A – reddito dei terreni,
della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
La percentuale del reddito derivante dall’attività agricola
viene valutata sulla base della di-chiarazione sostitutiva sottoscritta
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (Modello
36E).
B2. Impatto territoriale.
Il criterio B2) fa riferimento ai seguenti indicatori di sintesi:
1. ubicazione della residenza, sede legale e domicilio nell’ambito
di un territorio considerato svantaggiato:
direttiva 75/268 del Consiglio |
punti |
| Art. 3 par. 4 |
4 |
| Art. 3 par. 3 |
8 |
L’assegnazione del punteggio viene effettuata sulla base della
classificazione dei Comuni considerati svantaggiati ai sensi della Direttiva
CEE 268/75 di cui all’allegato 3 della DGR n. 2993 del 11/12/2001.
Nel caso di Comuni parzialmente svantaggiati si utilizzerà la zonizza-zione,
riferita alle singole particelle catastali, così come si evince
dall’allegato 12 della DGR n. 2993 del 11/12/2001.
B3. Impatto agro-ambientale.
- Il criterio B3) fa riferimento all’adesione alle misure agro-ambientali
previste dal P.S.R. alla Misura F):
Misura |
punti |
| Nessuna |
0 |
| Sottomisura 1) basso impatto ambientale (F1 e/o A) |
4 |
| Sottomisura 2) agricoltura biologica (F2 e/o A2) e/o produzioni
zootecniche certifi-cate, certificazione elettronica delle carni |
8 |
La condizione di beneficiario già ammesso ai contributi previsti
dalle sottomisure F1 o F2 del PSR , ovvero la presenza di analoghi impegni
ai sensi del Reg. CE 2078/92, deve essere dichiarata e sottoscritta dall’agricoltore,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 di-cembre 2000 e successive
modificazioni (modello 36E ).
In fase di controllo, la verifica della rispondenza delle dichiarazioni
effettuate, avverrà uti-lizzando anche il controllo incrociato
sulla concessione di un aiuto da parte della Regione Marche a valere sulla
misura F1 o F2 del PSR e Reg. CE 2078/92.
In assenza di tutta o parte della suddetta documentazione viene assegnato
un punteggio pari a 0.
B4. Requisiti soggettivi del beneficiario.
- età dell’imprenditore
Anni |
punti |
| > 55 |
0 |
| 41-54 |
4 |
| 18-40 |
8 |
L’età è calcolata alla data di scadenza di presentazione
delle domande così come si evince dal modello unico.
B5. Capacità professionale.
Per quanto concerne il criterio B5), il punteggio viene attribuito in
base ai seguenti indicato-ri:
- titolo di studio dell’imprenditore
titolo di studio
|
punti |
| Diploma o titolo inferiore |
0 |
| laurea o diploma ad indirizzo agrario |
4 |
| laurea in scienze agrarie o forestali |
8 |
Il titolo di studio del beneficiario è valutato sulla base di
quanto dichiarato nel modello uni-co.
B6. Esperienza professionale dell’imprenditore documentata.
Esperienza professionale nel
settore agricoloi |
punti |
| 0-5 |
0 |
| 5-10 |
4 |
| > 10 |
8 |
L’esperienza professionale del beneficiario è valutata sulla
base della dichiarazione sostitu-tiva dell’atto di notorietà
riguardante il periodo di versamento dei contributi agricoli riportata
sul modulo di cui al modello 36E.
Nel caso in cui il beneficiario sia una società di persone o capitali,
oppure sia una Comu-nanza Agraria, Università Agraria, Enti Pubblici
si fa riferimento per l’attribuzione dei pun-teggi al Legale Rappresentante.
B7. Numero di UBA allevate.
Per il criterio B6 il punteggio viene calcolato sulla base delle UBA totali
allevate in azien-da. (Es. 20 UBA = 20 punti). Tale valore deve essere
desunto dalla consistenza effettiva del bestiame allevato in azienda al
momento della domanda, così come riportata sul registro di stalla
o su altro registro reso obbligatorio per legge.
6.1 Formazione della graduatoria
Per la formazione della graduatoria delle domande si procederà
nel modo seguente:
1. per ciascun progetto si verificherà l’esistenza dei requisiti
di ammissibilità (criterio A1);
2. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio B1-B7;
3. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata
dei punteggi B1-B7 se-condo i pesi seguenti :
Criterio |
punti |
| B1 |
0,25 |
| B2 |
0,40 |
| B3 |
0,10 |
| B4 |
0.10 |
| B5 |
0,05 |
| B6 |
0.05 |
| B7 |
0.05 |
| Totale pesi |
1 |
La graduatoria finale dei beneficiari sarà stilata dal Servizio
Agricoltura, utilizzando criteri B1-B7 secondo il metodo (cardinale) della
somma ponderata dei punteggi di cui si è già detto.
A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali
presentate da imprenditori a-gricoli di età inferiore.
Il finanziamento delle domande procederà fino al completo esaurimento
delle seguenti di-sponibilità finanziarie:
- per la scadenza del 30/08/2002 la disponibilità di fondi pubblici
ammonta a 4,5 mi-lioni di €;
- per le scadenze successive, le disponibilità finanziarie saranno
stabilite con specifi-che DGR , qualora l’importo di cui sopra subisca
delle variazioni.
7 MISURA E CALCOLO DELL'INDENNITÀ
L’aiuto viene differenziato, in funzione della gravità degli
svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l’attività
zootecnica , diversificando le zone di montagna dalle altre zone svantaggiate.
Si tiene conto, inoltre, della variazione negativa della popolazione (spopolamen-to),
nel rispetto di quanto previsto all’art. 15, 1° comma, secondo
trattino del Reg. CE 1257/99 e secondo quanto è stato stabilito
nel PSR approvato dalla Commissione Europea (Allegato 3E)
L’intensità di aiuto per ha di SAU a foraggere è fissato
in:
· 200 euro-anno/ha per le aziende ricadenti in aree svantaggiate
con un elevato tasso di variazione
negativa della popolazione (V. tabella allegata dei comuni interessati
– allegato 3/E ), che pratica-no la zootecnia con un carico di bestiame
compreso tra 0.5 - 2 UBA/HA di foraggere;
· 150 euro-anno/ha per le aziende ricadenti in aree svantaggiate
con un tasso di variazione negativa della popolazione, che praticano la
zootecnia con un carico di bestiame compreso tra 0.5 - 2 UBA /HA di foraggere;
· 100 euro-anno/ha per le aziende che praticano la zootecnia con
un carico di bestiame compreso tra 0.5 - 2 UBA/HA di foraggere.
Le colture foraggere ammesse agli aiuti sono quelle riportate nella tabella
allegata (allegato 7E)
L’aiuto viene erogato in proporzione delle U.B.A. possedute. Ad
esempio, nel caso l’agricoltore possegga 10 U.B.A., considerando
il carico minimo di 0.5 U.B.A./ha, l’aiuto viene commisurato su
una superficie massima di 20 ha di foraggere, sempre che sia in pos-sesso
di tale superficie, o su un numero di ha minore nel caso contrario. L’indennità
massi-ma concedibile in un anno a ciascun soggetto beneficiario (persona
fisica o giuridica) non può superare l’importo di 10.000
€ /anno.
8 ANNUALITÀ SUCCESSIVE
Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto al mantenimento
degli impegni sot-toscritti almeno sul 75% della superficie.
9 PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Ai sensi della Legge 241/1990, il procedimento amministrativo relativo
alla concessione dei benefici previsti dal presente bando, si intende
avviato dal giorno successivo alla data di sca-denza stabilita per la
presentazione delle domande.
La pubblicazione del presente bando avrà anche valore, ai sensi
dei commi 2 e 3 dell’art. 7 della L.R. 30/10/94 n. 44, di comunicazione
di avvio del procedimento per ogni singolo ri-chiedente.
Responsabile del procedimento amministrativo di competenza di ciascuna
Struttura Decen-trata è il Dirigente dello stesso Servizio, o un
funzionario da esso delegato.
Responsabile del procedimento della stesura della graduatoria unica regionale
è il Dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività
Agricole e Rurali o un funzionario da esso de-legato.
10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente
sull’apposito modello unico di adesione al Piano di sviluppo rurale,
presente nel “sistema in-formativo agricolo “ (SIARM), integrate
con eventuali altri modelli necessari, devono essere presentate alle Strutture
Decentrate Agricoltura Provinciali competenti per territorio, succes-sivamente
alla data di pubblicazione del bando fino al 30 agosto 2003, salvo variazioni
effet-tuate anche a seguito di modifiche al PSR.
Il presente bando conserva la sua validità fino a tutto il 2003.
Tutte le domande prima di essere presentate su supporto cartaceo devono
essere anche compilate sul SIARM (SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONE
MARCHE)
Per le domande inviate a mezzo posta, farà fede la data del timbro
postale.
Qualora i termini di scadenza suddetti cadessero nei giorni festivi il
termine si intende pro-rogato al primo giorno feriale successivo.
Le domande irregolari, o incomplete della documentazione richiesta, potranno
essere rego-larizzate, su richiesta dell’organismo abilitato al
ricevimento, entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della
richiesta di regolarizzazione.
A norma dell’art. 38, del DPR 445 del 28/12/2000, la sottoscrizione
delle istanze non è sog-getta ad autenticazione qualora la firma
sia apposta in presenza del funzionario addetto al ri-cevimento, ovvero
qualora la domanda, sottoscritta, sia presentata unitamente a copia fotosta-tica
(non autenticata) di un documento valido di identità, munito di
firma del sottoscrittore,
Le suddette modalità di sottoscrizione (non autenticata) sono applicate
anche alle dichiara- zioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445
del 28/12/2000.
Con la domanda dovrà essere prodotto, firmato dal richiedente,
l'elenco della documen-tazione allegata.
11 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda redatta sui modelli indicati al precedente punto deve essere
allegata la se-guente documentazione:
· Modello 36/E (obbligatorio per l’ammissibilità);
· nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza
anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente è
tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
redatta secondo il modello 37E allegato, con il quale il proprietario
delle superfici oggetto di domanda, se diverso dal richiedente, dichiara
di essere a conoscenza, in particolare, che:
· per tali superfici è stata presentata una domanda di aiuti
ai sensi del Reg. CE n. 1257/99, Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Marche, Misura E;
· i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli
previsti dal suddetto Regolamento e dal relativo Piano, nonché
dalle norme attuative regionali e na-zionali;
· Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
redatta secondo il modello 38E ove, nei casi di contitolarità,
qualora la domanda non sia sottoscritta congiunta-mente da tutti gli aventi
diritto, gli altri contitolari dichiarano di essere a cono-scenza che
il richiedente ha presentato domanda di aiuti ai sensi del Reg. CE n.
1257/99, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche, Misura E, e che
gli aiuti saranno pagati al richiedente stesso;
Per le domande presentate da Comunanze Agrarie, Università Agrarie,
Enti Pubblici o si-mili:
· Deliberazione dell’organo competente che autorizza il legale
rappresentante a presentare domanda.
Tutta la documentazione elencata – od alla quale si rinvia –
nel presente articolo deve esse-re presentata in un unico esemplare, in
originale o copia autenticata. L’autenticazione può es-sere
effettuata dall’ufficio ricevente, previa esibizione del documento
originale.
I Servizi Decentrati Agricoltura sono tenuti ad accettare comunque documenti
ed atti auto-certificati e presentati ai sensi delle vigenti norme, come
da ultimo modificate ed integrate degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del
28/12/2000.
12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le verifiche istruttorie ed il controllo amministrativo sono esaustive:
riguardano tutte le ri-chieste di aiuto (100%).
Una richiesta di aiuto viene catalogata e dichiarata ammissibile solo
dopo essere stata sotto-posta ad un numero sufficiente di controlli volti
a verificare la conformità alle norme comuni-tarie ed alle disposizioni
attuative del piano. Detto controllo è affidato alla competenza
delle Strutture Decentrate Agricoltura ed, inoltre, deve comprendere solo
il controllo documenta-le.
Le Strutture Decentrate Agricoltura provvedono alla verifica della regolarità
e completez-za formale e documentale delle domande nonché alla
verifica del possesso, in capo al richie-dente, dei requisiti soggettivi
ed oggettivi.
Le domande pervenute oltre il termine ultimo di presentazione verranno
dichiarate irricevi-bili.
La richiesta di integrazioni interrompe i termini per la conclusione dell’istruttoria
ai sensi della normativa vigente.
I richiedenti sono tenuti a fornire, entro il termine fissato dal responsabile
del procedi-mento, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti.
Le Strutture Decentrate Agricoltura, effettuata l'istruttoria delle domande,
redigono apposito documento istruttorio (check-list) che si conclude con
la quantificazione dell'aiuto ammissi-bile o, in caso di rilevata mancanza
dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, con l’esclusione
motivata della domanda.
Sono previsti controlli preventivi sul 5% delle domande ammissibili all’aiuto.
Alla indivi-duazione delle aziende del campione da sottoporre a controllo
si perviene con le modalità previste dall’art. 10 del Reg.
(CE) n. 438/2001.
Al riscontro positivo della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti
soggettivi ed oggettivi consegue l’ammissibilità all'erogazione
del premio.
Le Strutture Decentrate Agricoltura, conclusa l'istruttoria amministrativa
ed i sopralluoghi preliminari, ove questi si rendano necessari, redigono
gli elenchi delle istanze ammissibili e le declaratorie delle istanze
irricevibili o inammissibili.
Il completamento dei procedimenti, con l’invio degli elenchi e delle
declaratorie al compe-tente Servizio della Regione Marche, deve avvenire
entro 15 gg. dal termine ultimo di presen-tazione delle domande.
I richiedenti l’indennità, di cui al presente bando, possono
prendere visione dell’ammissibilità, ovvero della non ammissibilità,
nonché della loro posizione in graduatoria dal Bollettino Ufficiale
della Regione Marche su cui verrà pubblicato l’elenco dei
beneficiari.
Tale elenco, inoltre, verrà esposto presso le Strutture Decentrate
Agricoltura Provinciali, presso gli sportelli agricoli dislocati sul territorio.
Il richiedente, presa visione dell’esito dell’istruttoria,
entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco, ha facoltà
di presentare al dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attivi-tà
Agricole e Rurali, via Tiziano, 44 Ancona, una memoria in cui proporrà
il riesame della propria istanza.
Il Dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole
e Rurali, per valutare tali memorie scritte, si avvarrà del “Comitato
di coordinamento della misura E”, istituito all’interno del
medesimo Servizio, di cui fanno parte: il responsabile della misura, in
qualità di coordinatore, ed i responsabili di procedimento per
la misura individuati a livello di Strut-ture Decentrate.
Se le memorie scritte vengono presentate nei termini indicati, il Comitato
di coordinamento può disporre, di concerto con le Strutture Decentrate,
il riesame della pratica ed esprimere una propria decisione in merito
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della memoria.
La Regione, per il tramite del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività
Agricole e Rurali, assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti
istruttori effettuati dalle strutture dal-le Strutture Decentrate Agricoltura
competenti e provvede all’inoltro di un unico elenco di li-quidazione
regionale, compilato tenendo conto delle disponibilità finanziarie
esistenti e dei punteggi assegnati, all’AGEA per l’erogazione
delle indennità.
13 CONTROLLI E VERIFICHE
Si applica quanto stabilito nel “manuale delle procedure, dei controlli
e delle sanzioni” che ver-rà adottato con un successivo atto
amministrativo.
14 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 31/12/1996 N.
675 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali
ed aziendali ad es-so relativi saranno oggetto di trattamento da parte
della Regione Marche o dei soggetti pub-blici o privati a ciò autorizzati,
con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamen-te
al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi,
regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate.
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36E - modello 37E - modello 38E
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