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Proposte
di Legge
Gruppo
Verdi
Consiglio
Regionale
delle Marche
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Relazione
Nelle Marche si assiste ad una sempre maggiore esternalizzazione delle
attività della pubblica amministrazione, avvalendosi di società, imprese
individuali ed esperti per coadiuvare le strutture nel loro funzionamento,
in linea con quanto avviene nelle altre regioni e nei settori pubblico
e privato.
Il coinvolgimento di forze esterne alla Pubblica Amministrazione avviene
attraverso il conferimento di incarichi che vengono conferiti attraverso
numerosi canali e non esiste uno strumento specifico di monitoraggio che
garantisca la necessaria trasparenza, soprattutto se tale esigenza viene
estesa all'insieme delle agenzie, delle ASL e degli altri enti dipendenti
dalla Regione. Questi organismi, spesso diretti o presieduti da soggetti
designati dalla Regione stessa, conferiscono a loro volta numerosi incarichi
e di cui non esiste un quadro generale completo.
Tale situazione non è certamente un modello di trasparenza ed il cittadino,
nonostante il recente dibattito sulla proliferazione degli incarichi,
non possiede strumenti per giudicare l'operato degli amministratori.
I presentatori della presente proposta di legge intendono dare un contributo
di chiarezza e trasparenza su un aspetto delicato della pubblica amministrazione
qual’è quello dell'utilizzo di risorse umane ed intellettuali attraverso
la procedura dell'assegnazione degli incarichi.
La proposta di legge non pone vincoli e non detta condizioni, ma assicura
a tutti gli strumenti per valutare le modalità di assegnazione, l'oggetto,
il compenso degli incarichi, la competenza individuata.
Sarà così possibile a tutti esercitare il legittimo esercizio di controllo
sugli atti della Pubblica Amministrazione che conferiscono gli incarichi
pagati con il denaro dei cittadini.
La banca dati così costituita potrà rappresentare anche una preziosa fonte
di informazioni per tutti i soggetti pubblici e privati.
La presente proposta di legge prevede quindi l'istituzione di un elenco
degli incarichi.
L'articolo 1 descrive le finalità della legge che è quella di istituire
presso la Giunta Regionale l'elenco degli incarichi professionali conferiti
a titolo oneroso dalla Regione e da enti, aziende, organismi ed istituzioni
dipendenti dalla Regione.
L'articolo 2 definisce natura, contenuti ed organizzazione dell'elenco.
L'articolo 3 fissa l'obbligo di comunicazione degli incarichi, che si
estende anche al dipendenti della Regione per incarichi con un compenso
superiore a 2000 euro.
L'articolo 4 stabilisce tempi e modi di pubblicazione dell'elenco estendendo
il concetto di pubblicazione dal BUR al sito web della Regione.
Istituzione dell’elenco degli incarichi della Regione Marche
Art. 1 (Finalità)
l. La Giunta Regionale istituisce l'elenco degli incarichi nel quale sono
riportati gli incarichi professionali conferiti dai soggetti di cui all'articolo
3 ed affida la tenuta dell'elenco degli incarichi al Servizio che tiene
l'albo dei beneficiari di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive
modificazioni
Art.2 (Contenuti e natura dell'elenco)
l. L'elenco deve contenere i seguenti dati:
a) per le persone fisiche: generalità complete dell'incaricato, indirizzo
e codice fiscale; oggetto dell'incarico; somma erogata; disposizione normativa
e indicazione dell'atto in base ai quali è stato conferito l'incarico.
b) per le persone giuridiche: denominazione sociale; sede legale, codice
fiscale o partita IVA; oggetto dell'incarico; somma erogata; finalità;
fonte normativa e indicazione dell'atto in base ai quali e stato conferito
l'incarico.
2. L'elenco è diviso nelle seguenti parti:
a) parte prima: incarichi conferiti dalla Giunta Regionale
b) parte seconda: incarichi conferiti dal Consiglio Regionale
c) parte terza: incarichi conferiti dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1
d) parte quarta: incarichi conferiti a dipendenti ed amministratori della
Regione.
3. L'elenco riporta, in appendice, i nominativi dei soggetti obbligati
a comunicare gli incarichi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e i nominativi
degli enti inadempienti.
4. Il Servizio incaricato della tenuta dell'elenco procede d'ufficio alla
raccolta dei dati, di cui al comma 1, degli enti inadempienti.
Art. 3 (Obbligo di comunicazione degli incarichi)
1. Sono tenuti alla comunicazione degli incarichi:
a) i Servizi e le strutture della Giunta e del Consiglio Regionale;
b) gli enti, aziende, organismi ed istituzioni, in qualunque modo costituiti,
dipendenti dalla Regione;
c) i soggetti pubblici e privati che conferiscono incarichi a dipendenti
ed amministratori della Regione.
2. 1 soggetti, di cui al comma 1, comunicano al Servizio della Giunta
Regionale preposto alla tenuta dell'elenco gli incarichi conferiti, entro
trenta giorni dal conferimento degli stessi.
3. Tutti i dipendenti della Regione Marche hanno l'obbligo di comunicare
al Presidente della Giunta gli incarichi che prevedono un compenso superiore
a 2000 euro, entro sette giorni da conferimento.
4. Il Servizio della Giunta Regionale, preposto alla tenuta dell'elenco,
se viene a conoscenza di incarichi non comunicati da parte dei soggetti
obbligati di cui al comma 1, acquisisce d'ufficio le informazioni necessarie
per l'albo.
Art.4 (Pubblicazione dell'elenco)
1. L'elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e
viene aggiornato ogni semestre
2. L'elenco viene pubblicato anche sul sito web della Regione per una
maggiore trasparenza e per consentire una più completa accessibilità ai
cittadini e viene aggiornato ogni 30 giorni.
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, redige la lista degli enti tenuti all'obbligo di cui all'articolo
3 e provvede a tutti gli adempimenti per l'applicazione delle presente
legge.
Marco Moruzzi e Pietro D'Angelo – Verdi
Stefania Benfatti e Ugo Ascoli - Democratici
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