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Proposte
di Legge
Gruppo
Verdi
Consiglio
Regionale
delle Marche
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Signori Consiglieri,
nella passata legislatura il Consiglio Regionale aveva approvato una deliberazione
legislativa recante la disciplina regionale in materia di impianti fissi
di telecomunicazioni al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione.
La predetta deliberazione legislativa venne rinviata dal Governo, il quale,
in particolare, ebbe a sollevare una censura sull'istituzione di un contributo
a favore dei Comuni e dell'ARPAM.
A seguito del rinvio governativo il suddetto atto normativo venne riapprovato
dalla quarta Commissione consiliare e mandato all'approvazione del Consiglio
regionale nell'ultima seduta utile della precedente legislatura.
Anche a causa della complessità degli emendamenti presentati in aula l'atto
non fu esaminato dall'Assemblea.
La presente proposta di legge recepisce i contenuti di quella deliberazione
legislativa facendo propri alcuni emendamenti all'epoca presentati che
si ritiene possano migliorarla.
Nel merito va detto che la presente proposta di legge disciplina, in attuazione
degli articoli 4 e 5 del d.m. 10 settembre 1998, n. 381 le modalità di
installazione e di modifica degli impianti di radiocomunicazione, operanti
nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, le attività
di controllo ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento, nonché
gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria
della popolazione, anche perseguendo il raggiungimento di obiettivi di
qualità.
Tale adeguamento si è reso necessario in seguito all'ingresso sul mercato
di nuovi e numerosi gestori del servizio di telefonia cellulare che comporta
una ulteriore proliferazione di stazioni radio base per telefonia mobile.
Si è ritenuto altresì indispensabile, per la peculiarità di tali impianti,
l'esigenza di introdurre elementi di maggior tutela sia per la salute
pubblica che di tipo ambientale-paesaggistico, dei monumenti e delle aree
archeologiche.
Tali finalità possono essere efficacemente perseguite introducendo l'obbligo
di concessioni edilizie comunali per le installazioni di impianti fissi
per la telefonia cellulare, previo parere dell'ARPAM, attestante sia la
conformità delle tipologie degli impianti alla normativa vigente ed ai
protocolli recanti norme di buona tecnica esecutiva, sia l'idoneità dei
sito che dovrà ospitare l'impianto in relazione alle necessità di riservare
misure di maggior cautela almeno nei casi in cui si possono verificare
esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati.
Si ritiene altresì importante, per garantire la massima tutela dei soggetti
particolarmente sensibili, escludere la possibilità di consentire l'installazione
di tali impianti sopra ospedali, case di cura e di riposo o nelle loro
prossimità.
Lo scopo fondamentale della presente proposta è quello di disciplinare
a livello regionale, al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione, le seguenti attività:
a) l'installazione e la modifica degli impianti fissi di radiocomunicazione
operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz;
b) le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti impianti;
c) le modalità e i tempi di esecuzione per eventuali azioni di risanamento
qualora necessarie.
li criterio base adottato è stato quello di suddividere gli impianti di
radiocomunicazione secondo tre diverse tipologie e precisamente:
1) impianti di emittenza radiotelevisiva;
2) stazioni radio base per telefonia mobile;
3) tutti gli altri impianti fissi di telecomunicazioni. Tale suddivisione
si basa sul fatto che le varie tipologie di impianto presentano caratteristiche
tecniche e modalità di funzionamento diverse e quindi possono produrre
livelli di inquinamento elettromagnetico diversi.
In particolare l'articolo 3 disciplina le concessioni per l'installazione
o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva e delle stazioni
radio base per la telefonia mobile e il raggiungimento degli obiettivi
di qualità.
1 L'articolo 4 prevede l'obbligo per i Comuni di adottare appositi regolamenti
nei quali prevedere accorgimenti cautelativi sulla base di esigenze ambientali
e igienico-sanitarie.
L'articolo 5 prevede anche esso per i Comuni. al fine dei raggiungimento
degli obiettivi di qualità, di individuare nel proprio territorio i siti
più idonei per la localizzazione di nuovi impianti di radio base e per
la dislocazione di quelli esistenti.
A tal fine debbono indire apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM,
i concessionari di telefonia mobile; le associazioni ambientaliste nonché
i comitati dei cittadini.
L'articolo 6 vieta l'installazione di impianti di emittenza radiotelevisiva
sia sopra gli edifici destinati ad abitazioni, ad uffici, o a qualsiasi
altra attività diversa da quelle specificatamente connesse all'esercizio
degli impianti stessi, sia nelle immediate vicinanze di ospedali, case
di cura o di riposo, scuole ed asili.
Viene inoltre vietata l'installazione degli impianti nelle zone classificate
dagli strumenti urbanistici comunali come zone di interesse ambientale,
storico ed archeologico.
Per quanto riguarda tutti gli altri impianti fissi di telecomunicazioni,
tipo ponti radio, è sufficiente una semplice comunicazione corredata dalle
caratteristiche tecniche dell'impianto, da presentare al Comune.
L'articolo 8 stabilisce gli obblighi dei gestori di impianti fissi di
telecomunicazioni che non sono soggetti a concessioni.
L'articolo 9 esplicita le funzioni dell'ARPAM, mentre l'articolo 10 stabilisce
le funzioni della Regione.
Negli articoli 11, 12 e 13 vengono previste le verifiche delle conformità
e gli adeguamenti degli impianti preesistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, rispettivamente per quanto riguarda gli impianti
di emittenza radiotelevisiva e le stazioni radio base per telefonia mobile,
introducendo la necessità del parere dell'ARPAM, in tema di valutazione
dell'inquinamento elettromagnetico.
La Giunta regionale individua i siti ove localizzare e concentrare gli
impianti di emittenza radiotelevisiva, tenendo conto di quanto previsto
nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva, nonché l'adozione dei piano di trasferimento degli impianti
medesimi.
Per l'espietamento di tali compiti la Giunta regionale si avvale di una
apposita commissione tecnica, di cui all'articolo 10.
L'articolo 14 stabilisce le modalità di attuazione delle azioni di risanamento,
in accordo con quanto previsto nell'allegato C del d.m. 381/1998.
L'articolo 15 demanda ai Comuni le funzioni di controllo e di vigilanza
degli impianti di radiocomunicazione, con il supporto tecnico dell’ARPAM.
L’articolo 16 stabilisce le sanzioni economiche e la rimozione degli impianti
di emittenza radiotelevisiva e delle stazioni radio per telefonia, nel
caso questi risultassero sprovvisti di concessione o in difformità della
stessa. Inoltre si prevede la rimozione degli impianti medesimi con il
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. Non è prevista
altresì, per i gestori che non dovessero pagare la sanzione e ripristinare
lo stato dei luoghi, la possibilità di ottenere autorizzazioni per nuovi
impianti
La proposta di legge contiene anche due allegati che riportano l'elenco
della documentazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione
per l’istallazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva
e di stazioni radio base per la telefonia mobile.
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 del d.m. 10 settembre
1998, n. 381, disciplina con la presente legge le modalità di installazione
e di modifica degli impianti di radiocomunicazione, operanti nell'intervallo
di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, le attività di controllo
e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione
per le azioni di risanamento, nonché gli interventi di tipo cautelativo
al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, anche perseguendo
il raggiungimento di obiettivi di qualità.
Art. 2 (Campo di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati
del Ministero degli interni, delle Forze armate, della Guardia di Finanza,
del Corpo Forestale, della Polizia Municipale, nonché della Protezione
Civile e dei servizi di emergenza.
Art. 3 (Concessione edilizia)
1. Chiunque intenda installare o modificare impianti di emittenza radiotelevisiva
e stazioni radio base per telefonia mobile in ambito regionale chiede
apposita concessione edilizia al Comune.
A tal fine i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata
dalla documentazione di cui agli allegati A o B.
2. Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati
ai sensi del comma 1, la domanda va corredata soltanto da una relazione
tecnica, illustrante le modifiche da apportare all'impianto.
I Comuni competenti per territorio, previo parere dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), rilasciano apposita
concessione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto dei limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici ed ai valori di cui agli articoli
3 e 4 del d.m. 381/1998.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo
1, la progettazione e la realizzazione di sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100
kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in
modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile
e, comunque, non superiore al limite di 3/Volt/m.
5. Il rilascio della concessione è altresì subordinato al rispetto delle
norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale,
storico-architettonica, monumentale ed archeologica, nonché della normativa
statale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla
prevenzione ed alla salute pubblica.
In sede di localizzazione e progettazione, viene, inoltre, salvaguardata
la godíbilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento
anche ai correnti effetti prospetticí, paesaggistici ed ambientali.
6. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di concessione, trasmette copia della stessa e della documentazione presentata
dal soggetto richiedente ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo
9, comma 1, lettera a). Il parere motivato dell'ARPAM, se negativo, è
vincolante per il Comune e deve essere espresso entro sessanta giorni
dalla prima trasmissione della richiesta e dei documenti se completa.
7. Resta ferma la facoltà dell'ARPAM di chiedere al soggetto richiedente
ogni ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del parere.
8. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'attivazione dell'impianto dopo
averne verificato la conformità alla concessione edilizia ed alle disposizioni
della presente legge e ne trasmette copia all'ARPAM.
Art. 4 (Regolamentí comunali)
1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i Comuni debbono
adottare appositi regolamenti nei quali, per il raggiungimento degli obiettivi
di qualità, prevedere misure ed accorgimenti cautelativi sulla base di
esigenze ambientali e igienico-sanitarie riguardanti il proprio territorio,
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, dei d.m. 381/1998.
2. Sulla base delle indicazioni dello stesso decreto, qualora
si verificassero particolari esigenze, i Comuni possono assumere accorgimenti
maggiormente cautelativi rispetto a quanto previsto.
3. I regolamenti comunali già approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora prevedano limiti più cautelativi rispetto
a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore e mantengono
la loro efficacia.
Art. 5 (Determinazione dei siti per la localizzazione delle stazíoni radio
base per la telefonia mobile)
1. I Comuni, entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, debbono
individuare sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione
di nuovi impianti di radio base e per la disiocazione di quelli esistenti,
modificando all'uopo i propri strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
debbono indire apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, i concessionari
del servizio pubblico di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste,
nonché i comitati dei cittadini.
Art. 6 (Divieti)
1. E' vietata l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti
di emittenza radiotelevisiva:
a) sugli edifici destinati ad abitazioni, uffici, attività diverse da
quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
b) a distanze inferiori a 100 metri dal perimetro esterno di ospedali,
case di cura e di riposo, scuole ed asili nido;
c) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse
paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale ed archeologico.
2. E' vietata l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile:
a) su immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o
individuati dai Comuni come edifici di pregio storico-architettonico;
b) su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido o a distanze
inferiori a 50 metri dal perimetro esterno delle predette strutture.
3. E' vietata l'installazione di stazioni radio base per la telefonia
mobile su edifici adibiti a permanenze di persone non inferiore a quattro
ore.
Art. 7 (Installazioni di stazioni radio base per telefonia mobile su immobili
di proprietà degli enti locali)
1. I soggetti interessati all'installazione di stazioni radio base per
la telefonia mobile su aree o edifici di proprietà di enti locali sono
tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare
lo stato dei luoghi, a proprie cure e spese, entro tre mesi dalla scadenza
della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto
non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano in tutti quei casi in
cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della
concessione.br>Art. 8 (Adempimenti relativi all'installazione degli impianti
fissi di telecomunicazioni non soggetti a concessione)
1. titolari di impianti fissi di telecomunicazioni, diversi da quelli
di cui all'articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni
dall'installazione degli impianti medesimi, al Comune:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna
antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) il guadagno dell’antenna;
5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) la polarizzazione;
7) la frequenza utilizzata;
8) la potenza massima immessa in antenna.
2. Per i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle Comunicazioni,
la Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, provvederà, sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori
della regione, a regolamentare l'attività.
3. Il Comune provvede ad inoltrare i dati, di cui al comma 1, all'ARPAM.
Art. 9 (Funzioni dell'ARPAM)
1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai Comuni connesse all'esercizio
delle funzioni amministrative di cui alla presente legge ed in particolare:
a) esprime parere in merito:
1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato
dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettromagnetici generati da
eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;
2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di
rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;
b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
prodotti dagli impianti dì radiotelecomunicazione;
c) istituisce ed aggiorna l'archivio regionale degli impianti fissi di
radiocomunicazione installati sul territorio regionale;
d) determina le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento
e di adeguamento degli impianti di radiocomunicazione, in caso di superamento
dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui all'articolo
3 e dei valori dì cui all'articolo 4, comma 2, del d.m. 381/1998;
e) verifica la corretta attuazione delle azioni di risanamento di cui
alla lettera d);
f) fornisce ai Comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e dei
controllo di cui all'articolo 15, comma 1;
g) rilascia al personale incaricato dei controlli il documento di riconoscimento
di cui all'articolo 15, comma 2.
Art. 10 (Commissione tecnica regionale)
1. La Giunta regionale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
12, si avvale di una Commissione tecnica regionale composta da:
a) un dirigente del servizio regionale competente in materia di tutela
e risanamento ambientale, che funge da presidente;
b) un dirigente del servizio regionale competente in materia di urbanistica
o suo delegato;
c) un dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità
o suo delegato;
d) un rappresentante dell'ASL, servizio igiene e sanítà pubblica, designato
dalla Giunta regionale e un rappresentante dell'ARPAM;
e) un rappresentante dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
f) un rappresentante dell'ispettorato territoriale Marche-Umbria del Ministero
delle comunicazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è nominata, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Art. 11 (Verifica delle conformità degli ímpíanti di emíttenza radiotelevisiva
preesistenti)
1. I gestori degli impianti di emittenza radiotelevisiva preesistenti
all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro centottanta
giorni dalla stessa, al Comune la documentazione di cui all'allegato A,
al fine della verifica della conformità degli impianti alla normativa
vigente.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione,
trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento dei parere
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Il Comune comunica ai gestori degli impianti di emittenza radiotelevisiva
il parere rilasciato dall'ARPAM.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
tutti gli impianti di emittenza radiotelevisiva, situati in una delle
zone di divieto di cui all'articolo 6, devono essere rimossi con il ripristino
dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.
Art. 12 (Piano di trasferimento degli impianti di emíttenza radiotelevisiva)
1. La Giunta regionale individua i siti ove localizzare e concentrare
gli impianti di emittenza radiotelevisiva già installati o di futura installazione,
garantendo la salvaguardia ambientale, sanitaria, paesaggistica ed architettonica
e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.
2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1,
la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.
3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei
gestori degli impianti stessi.
4. La Giunta regionale nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi
1 e 2, acquisisce i pareri dei Comuni, competenti per territorio, dei
rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, dei rappresentanti
della concessionaria pubblica e regionale.
Art. 13 (Verifíca delle conformità delle stazioni radio base per la telefonia
mobile preesistenti)
1. I concessionari del servizio pubblico di stazioni radio base per la
telefonia mobile preesistenti all'entrata in vigore della presente legge,
trasmettono, entro centottanta giorni dalla stessa, al Comune la documentazione
di cui all'allegato B, al fine della verifica della conformità degli impianti
alla normativa vigente.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione,
trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento dei parere
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. il Comune comunica ai concessionari del servizio pubblico di stazioni
radio base per la telefonia mobile il parere rilasciato dall'ARPAM.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tutte le stazioni radio base per telefonia mobile situate in una zona
di divieto di cui all'articolo 6, devono essere rimosse con il ripristino
dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.
Art. 14 (Azioni di risanamento)
1. Sulla base dei pareri espressi dall'ARPAM ai sensi degli articoli 11
e 13, nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione, ove
vengono superati i limiti di esposizione o i valori di cui agli articoli
3 e 4, comma 2, dei d.m. 381/1998, sono attuate azioni di risanamento
a carico dei titolari degli impianti di teleradiocomunicazione.
2. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi
dei campi elettromagnetici sono effettuate ai sensi dell'allegato C del
d.m. 381/1998.
3. Le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento sono
determinati dal Comune, sentita l'ARPAM.
4. I Comuni comunicano ai soggetti interessati le modalità ed i tempi
di esecuzione delle azioni di risanamento, che comunque non possono prevedere
per l'attuazione un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni.
5. Il Comune, nel caso in cui i gestori non si adeguino nei tempi stabiliti
alle prescrizioni di risanamento, ordina la rimozione con ripristino dello
stato dei luoghi a cura e spese dei concessionari.
6, Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano
attuato le prescrizioni di risanamento di cui al presente articolo.
Art. 15 (Controllo e vigilanza degli impianti)
1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza degli impianti
di radiocomunicazione con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta
dell'ARPAM medesima.
2. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti di
radiocomunicazione anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento
degli stessi ed ha inoltre facoltà di verificare il funzionamento dell'impianto
stesso nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Può richiedere
i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espietamento delle
proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento
rilasciato dall'ARPAM.
3. I concessionari dei servizio pubblico di telefonia mobile debbono monitorare
le proprie stazioni di radio base, attraverso un programma annuale di
autocontrollo. Il programma annuale contenente l'individuazione delle
stazioni radio base, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni
dei valori dei parametri previsti dal d.m. 381/1998 deve essere ufficialmente
comunicato contestualmente all'attivazione degli impianti al Comune competente
per territorio e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.
I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di
volta in volta sia all'ARPAM che ai Comuni i quali, su richiesta, li mettono
a disposizione dei cittadini interessati.
Art. 16 (Sanzioní)
1. L'installazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva
e l'installazione delle stazioni radio per telefonia mobile senza la concessione
di cui all'articolo 3, o in difformità della stessa, comportano oltre
all'applicazione di una sanzione amministrativa da 10 a 50 milioni di
lire, la rimozione degli impianti medesimi con ripristino dello stato
dei luoghi a cura e spese dei gestori. In ogni caso, non possono essere
autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto al pagamento
della sanzione
amministrativa e alla contestuale rimozione degli impianti.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 8 comporta una
sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14,
comporta una sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni di lire.
ALLEGATO A
Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione
o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva:
a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni;
b) ubicazione dell'impianto con specificata l'altitudine e le coordinate
del punto di installazione;
c) progetto dell’impianto con relativi elaborati grafici;
d) pianimetría in scala 1:2000, con riportate le curve altimetriche, l'indicazione
del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli
edifici situati entro un raggio di 300 m. dal punto previsto per l'installazione,
le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione
del nord geografico;
e) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna
trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:
1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) guadagno dell'antenna;
5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) polarizzazíone;
7) frequenza;
8) potenza massima immessa in antenna;
9) potenza massima erogata dai trasmettitori;
f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico
prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con
allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente.
ALLEGATO B
Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione
o la modifica di stazioni radio base per la telefonia mobile:
a) ubicazione dell'impianto con specificata l'altitudine e le coordinate
del punto di installazione;
b) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici;
c) planimetria in scala 1:2000, con riportate le curve altimetriche, l'indicazione
del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli
edifici situati entro un raggio di 100 m. dal punto previsto per l'installazione,
le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione
del nord geografico;
d) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna
trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche
1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) guadagno dell'antenna;
5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) polarizzazione,
7) banda di frequenza utilizzata;
8) potenza massima immessa in antenna per singolo canale radio o portante
e numero massimo di canali o portanti previsto per singola cella;
f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico
prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con
allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente.
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