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Proposte
di Legge
Gruppo
Verdi
Consiglio
Regionale
delle Marche
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Signori Consiglieri,la legge 26 ottobre
1995, n. 447 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995)
legge quadro sull'inquinamento acustico, all'articolo 4, comma 1, dispone
che “le Regioni entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscano con legge una articolata serie di elementi
che costituiscono indirizzo per le attività di province e comuni, ai fini
di una completa attuazione della legge stessa”. Detto termine è scaduto
il 31 dicembre 1995.
La sollecita adozione di un testo di legge regionale sull'inquinamento
acustico, vista la gravità del problema, è condizione essenziale per la
pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge quadro.E'
noto che l'inquinamento prodotto da rumore non sia meno dannoso di quello
prodotto dai rifiuti, dall'elettrosmog, dagli scarichi abusivi nei corsi
d'acqua etc.
Anzi, il suo carattere subdolamente invisibile e diffuso, lo rende più
pericoloso sia per l'ambiente sia per la salute umana.
Che l'inquinamento acustico rechi patologie fisiche, come tachicardia,
gastrite, nausea e anche disturbi psicologici, quali emicrania, inappetenza,
insonnia è ormai universalmente accettato.
Per tali motivi si ritiene necessario ripresentare una proposta di legge
regionale sull'inquinamento acustico il cui testo è da ritenersi migliorativo
rispetto a quello della proposta di legge presentata nella precedente
legislatura regionale non potendo la salute dei cittadini e l'ambiente
attendere oltre.
La finalità della presente proposta di legge è quella di tutelare l'ambiente
esterno e l'ambiente abitativo dall'inquinarnento e di migliorare la qualità
della vita.
Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico nella Regione Marche
Articolo 1 (finalità)
1. La regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della
legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”,
secondo quanto disposto dall'articolo 4 della suddetta legge, detta norme
per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico e per migliorare la qualità della vita.
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni
provvedono alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione
dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'art.
2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, e
al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h) della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
2. Il territorio comunale è classificato in:
a) aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree
di interesse ambientale, aree di interesse storico archeologico;
b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione. con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
c) aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività conunerciali ed uffici, con limitata
presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
d) aree ad intensa attività umana; rientrano in questa classe le aree
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciale ed uffici, con
presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade
di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree
con limitata presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente industriali; rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti
abitativi;
Articolo 3 (Criteri di classifica-7ione)
1. I Comuni devono delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni
sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello
di rumore nrumore.
2. E' fatto divieto ai Comuni di classificare il territorio comunale prevedendo
il contatto di aree quando i valori di cui all'articolo 2 common impediscano
il rispetto dei limiti della zona a minore livello dì rumore, anche prevedendo
fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del a 1 della legge 26 ottobre
1995 n. 447 si discostino in misura superiore a 5 dBA di Livello Sonoro
Equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti con decreto
del Ministro dell'Ambiente, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c) della legge 26 ottobre 1 995 n. 447; qualora nell'individuazione
delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale
vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, devono essere adottati
i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9.
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di
aree ricadenti all'interno del territorio di comuni limitrofi i quali
procedono alla classificazione previa intesa tra loro. In caso di mancato
accordo provvede la Provincia di appartenenza, in caso di Comuni appartenenti
a diverse province, la classificazione viene disposta, previa intesa dalle
Provincie.
4. Nell'indicazione delle aree da destinarsi a spettacoli o manifestazioni
a carattere temporaneo, il Comune dovrà prevedere l'impatto acustico conseguente,
sia per quanto riguarda l'attività principale, sia per quanto riguarda
le attività collegate, tenendo conto, tra l'altro, della vicinanza di
abitazioni o strutture di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a), della
capienza della struttura, dell'ampiezza dell'area, degli spettacoli o
delle manifestazioni, dell'uso dell'area.
Articolo 4 (Competenze della Giunta regionale)
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge stabilisce con proprio atto:
a) i principi e i criteri direttivi per 'la classificazione acustica del
territorio comunale;
b) la documentazione costituente lo studio di impatto acustico da presentare
a corredo della domanda di autorizzazione per nuovi impianti ed infrastrutture
o a loro ristrutturazioni adibite ad attività produttive, sportive e ricreative,
e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, o di domande di licenze
o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, di cui all'articolo
8;
c) ulteriori criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico
di cui all'articolo 9;
d) Gli elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei piani
di risanamento acustico volontario da parte delle imprese, di cui all'articolo
10;
e) i criteri e le condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla
base del PPAR e all'interno dello strumento urbanistico vigente, le aree
del proprio territorio con rilevante interesse storico-archeologico, paesaggistico,
ambientale e turistico;an>
f) i criteri e le condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di classificazione
del territorio comunale, indicano eventuali limiti inferiori a quelli
previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995
n..447;
g) i criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali
per gli interventi di bonifica acustica del territorio;
h) le disposizioni per il coordinato impiego degli strumenti pubblici
di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, nei settori della produzione e dell'utilizzo di
materiali atti a contenere l'inquinamento acustico;
i) gli interventi atti a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli
ambienti soggetti a contributo di cui all'articolo 14, le modalità per
ottenere i contributi e i relativi metodi di controllo;
2. L'atto di cui al comma 1 è sottoposto al preventivo parere della Commissione
conciliare competente.
Articolo 5 (Poteri sostitutivi della Regione)
1. La classificazione di cui all'articolo 2, in caso di inerzia dei Comuni
è effettuata, previa diffida al Comune inadempiente, dalla Regione che
nomina un Commissario ad Acta. 2. Tutte le spese sono a carico della amministrazione
inadempiente.
Articolo 6 (Relazione annuale al Consiglio regionale)
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al
Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo 7 (Rilevanza della classificazione ai fini della pianificazione
urbanistica)
1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti,
le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite,
a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo
2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.
Articolo 8 (Nuovi impianti ed infrastrutture)
1. In sede di domanda di concessione edilizia relativa a nuovi impianti
ed infrastrutture o a loro ristrutturazioni adibite ad attività produttive,
sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
o di domande di licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive,
i titolari devono produrre uno studio di previsione di impatto acustico.
2. Per le opere di cui al comma 1, ricadenti nell'ambito di parchi o aree
protette regionali, il Comune acquisisce il parere dell'ARPAM in merito
allo studio di previsione di impatto acustico
3. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire,
ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità
saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o
autorizzativo del Sindaco.
Articolo 9 (Piani di Risanamento Acustici Comunali)
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g) della legge 26 ottobre 1995, n.447, nonché nell'ipotesi
di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge i Comuni adottano
Piani di Risanamento Acustico Comunali (PRAC), assicurando il coordinamento
con il Piano Urbano del Traffico di cui al D.L.vo ' )0 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni e integrazioni, e con i piani previsti
dalla legislazione vigente in materia ambientale.
2. I PRAC devono contenere:
a) la tipologia ed entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti
da sorgenti mobili;
b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la
stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento individuati tra i titolari
dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora;
d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento,
e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per farvi fronte;
f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente
e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del Comune, o in presenza di gravi e particolari
problemi rilevati dall'ARPAM, anche su richiesta di portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati all'adozione del piano di
risanamento acustico si provvede ai sensi dell'articolo 4 e affidandone
la redazione all'ARPAM addebitando le relative spese al Comune inadempiente.
4. Al fine di perseguire migliori valori di qualità urbana il PRAC può
essere adottato anche da Comuni diversi da quelli di cui al comma 1.
5. Nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o con
la presenza sul proprio territorio di infrastrutture o altre sorgenti
ad elevata immissione di inquinamento acustico, il Sindaco presenta al
Consiglio Comunale una relazione triennale sullo stato acustico del Comune.
Il Consiglio Comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione
e alla Provincia per le azioni di competenza. 6. Per i Comuni che adottano
il PRAC, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri
Comuni la prima relazione deve essere adottata entro due anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
7. Le prescrizioni del PRAC hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti
che esercitano attività generatrici di inquinamento acustico.
Articolo 10 (Risanamento volontario)
1. Al fine del graduale raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati
dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, le imprese interessate possono presentare
al Comune Piano di Risanamento Acustico Volontario di seguito denominato
PRAV di cui all'articolo 3 del DPCM 1 marzo 1991.
2. Il PRAV deve indicare le modalità di adeguamento e il tempo a tal fine
necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta
mesi dalla data della sua presentazione.
3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del PRAV, il Comune comunica
al soggetto proponente le proprie determinazioni, sentita l'ARPAM.
4. Qualora nel corso dell'esame del PRAV emerga la necessità di integrare
la documentazione o di apportare modifiche al progetto, ne viene data
comunicazione ai soggetti proponenti entro il termine di cui al comma
4. In questo caso il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere
dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo
progetto.
5 Decorso il predetto termine il PRAV si intende approvato a tutti gli
effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i tempi
indicati nello stesso.
6. Qualora il Comune abbia rilevato la necessità di apportare modifiche
al PRAV, questo dovrà essere realizzato secondo le indicazioni prescrittile
all'uopo impartite dal Comune.
7. Nel corso della realizzazione del PRAV i soggetti proponenti possono
apportare modifiche al progetto originario, sulla base dell'evoluzione
tecnologica. In questo caso le modifiche sono approvate con le modalità
di cui ai comuni precedenti.
Articolo 11 (Competenze della provincia)br> 1. Sono di competenza
delle Province, che si avvolgono dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17
della legge regionale 2 settembre 1997 n. 60:
a) l'esecuzione di campagne di monitoraggio del rumore;
b) l'analisi dei dati raccolti e la valutazione degli effetti del rumore,
individuando sia la tipologia delle sorgenti , sia l'entità dei rumori
presenti nel territorio;
c) a creazione eone;
d) la tras l'aggiornamento di una banca dati rumore dell'intero territorio
provinciale in modo compatibile con il sistema informatico in uso presso
la Regimissione alla Regione ed ai Comuni interessati dei dati censiti;
e) la diffusione ai cittadini e la pubblicità dei dati relativi al rumore;
f) la realizzazione e gestione su tutto il territorio provinciale dei
sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico;
g) le funzioni di cui all'articolo 12, comuni 1 e 2 in ambiti territoriali
ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione
provinciale. Nel caso in cui gli ambiti territoriali siano ricadenti nel
territorio di più Province, queste esercitano le funzioni di controllo
in modo coordinato;
h) l'accertamento dell'effettivo conseguimento
dei benefici ottenuti con gli interventi di cui all'articolo 14.
Articolo 12 (Servizio di Controllo)
1. La Provincia esercita, utilizzando le strutture dell'ARPAM, le funzioni
di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995,
n.447 nel proprio ambito territoriale.
2. Ordina, nell'ambito delle competenze ad esse assegnate con la presente
legge, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione
delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività.
3. Il Comune valendosi dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 2 settembre 1997 n. 60, verifica il rispetto:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, legge 26 ottobre
1995, n.447, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose
e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6 legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.
4. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di quanto disposto all'articolo
2, comma 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
Articolo 13 (Convenzioni)
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo
1, il Presidente della Giunta Regionale può provvedere a stipulare convenzioni,
con validità triennale, con Enti di ricerca e Università, ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti
relativi al programma medesimo, per un ammontare complessivo non superiore
al 10 % degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Articolo 14
(Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo di materiali
fonoassorbenti nell'edilizia)
1.Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi volti
a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli ambienti, anche adibiti
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico e sportivo, possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20%
e nella misura massima del 40% della spesa di investimento ammissibile
e documentata.
2. In caso di esito negativo dell'accertamento, la Provincia informa la
Regione che provvede all'immediata revoca, totale o parziale, dei contributi
concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse
pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli
affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.6')9. Le somme recuperate
e i fondi residui vengono destinati agli interventi inevasi.
Articolo 15 (Contributi,per il contenimento dei rumori prodotti
da fonti fisse)
1. AI fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario, nonché per i mezzi e per le strutture
di trasporti possono essere concessi contributi in conto capitale fino
al 30% della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare
impianti fissi, sistemi o componenti.
Articolo 16 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici,
impianti e infrastrutture)
1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti
o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi
atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei
casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione
di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione
umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici,
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge
26 ottobre 1995 n.447.
2. I progetti di cui al precedente comma devono essere corredati da certificato
acustico, rilasciato d ' a tecnico competente ai sensi dell'articolo 2,
- comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n.447.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve
essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico
competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995
n.447. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
5. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale
di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade
qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione
d'uso.
6. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro sei mesi dalla constatazione,
a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Articolo 17 (Controlli e verifiche)
1. II comune procede al controllo della osservanza delle norme recate
dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge anche in corso d'opera
ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il Sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il Sindaco informa la Regione per
la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19. 6. Il Sindaco, con
i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero
le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare
il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19.
Articolo 18 (Pubblicità)
1. Al fine di far conoscere ed informare tutti gli interessati sulle disposizioni
della presente legge, sulla commercializzazione, le caratteristiche di
materiali per le abitazioni e domestici la Regione istituisce, d'intesa
con gli operatori del settore, Enti e Associazioni, uno sportello aperto
al pubblico.
Articolo 19 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente
legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione
amministrativa da lire 3.000.000 a lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo
10, comma 3) della legge 26/10/95 n. 447.
Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge
è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 1000 milioni; per gli anni
successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione
dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 i provvede per l'anno
2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale
2000/2002 a carico del capitolo 5100101, proiezione per il detto anno
di cui alla partita 1 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante
impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della
Regione.
3. Le sonane occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1
sono iscritte per l'anno 2001 a carico del capitolo che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con
la seguente denominazione e i controindicato stanziamenti di competenza
e di cassa "Contributi ai comuni in conto capitale per l'utilizzo
di materiali fonoassorbenti nell'edilizia e per la realizzazione di iniziative
volte al contenimento dei rumori prodotti da fonti fisse" lire 1000
milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
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