|
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni
ed in particolare il comma quattro dell'art. 2, ai sensi del quale il
Ministro della salute provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche
emanate, al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico,
alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunita'
europea in materia;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri
di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni al
decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare
il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro della salute
provvede a stabilire ed aggiornare le condizioni di utilizzazione dei
trattamenti delle acque di sorgente;
Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita' europee
del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione
e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali
naturali, nonche' le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita
di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque
di sorgente;
Considerato che la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita'
europee del 16 maggio 2003 precisa, tra l'altro, che ai fini di controlli
ufficiali e' necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati
analitici intorno ai limiti massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente
alle incertezze di misurazione, ed, altresi', che, in merito alle condizioni
di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare
opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere
conto dell'evoluzione delle tecniche e della variabilita' delle caratteristiche
del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare;
Ravvisata la necessita' di adeguare le prescrizioni relative ai parametri
delle acque minerali naturali contenute nel decreto ministeriale 12 novembre
1992, n. 542, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio
2001, al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche;
Ravvisata la necessita' di stabilire le condizioni di utilizzazione dei
trattamenti delle acque di sorgente;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data
16 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 5. - 1. Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare
la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale,
oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo:
1) temperatura alla sorgente;
2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua
alla sorgente;
3) conduciblita' elettrica specifica a 20°C;
4) residuo fisso a 180°C;
5) ossidabilita';
6) anidride carbonica libera alla sorgente;
7) silice;
8) bicarbonati;
9) cloruri;
10) solfati;
11) sodio;
12) potassio;
13) calcio;
14) magnesio;
15) ferro disciolto;
16) ione ammonio;
17) fosforo totale;
18) grado solfidrimetrico;
19) stronzio;
20) litio;
21) alluminio;
22) bromo;
23) iodio.».
Art. 2.
1. L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, cosi' come
sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 6. - 1. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione
dei seguenti parametri il cui limite massimo ammissibile e' di fianco
indicato; tali parametri si riferiscono a sostanze di origine naturale
che non devono derivare da una eventuale contaminazione della fonte:
| Numero |
Parametro |
Limite
massimo ammissibile (*) |
1 |
Antimonio |
0,0050
mg/L |
2 |
Arsenico |
0,010
m/L calcolato come As totale |
3 |
Bario |
1,0
mg/L |
4 |
Boro |
5,0
mg/L |
5 |
Cadmio |
0,003
mg/L |
6 |
Cromo |
0,050
mg/L |
7 |
Rame |
1,0
mg/L |
8 |
Cianuro |
0,010
mg/L |
9 |
Fluoruri |
5,0
mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia) |
10 |
Piombo |
0,010
mg/L |
11 |
Manganese |
0,50
mg/L |
12 |
Mercurio |
0,0010
mg/L |
13 |
Nichel |
0,020
mg/L |
14 |
Nitrati |
45 mg/L
(10 mg/L per acque destinate all'in-fanzia) |
15 |
Nitriti |
0,02
mg/L |
16 |
Selenio
|
0,010
mg/L |
(*) Le caratteristiche
di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri
di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato I al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.
2. Nelle
acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze
o composti derivanti dall'attivita' antropica; il mancato riscontro di
tali sostanze utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento
riportati in allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante,
costituisce garanzia di qualita' per l'acqua minerale:
1) agenti tensioattivi;
2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
3) benzene;
4) idrocarburi policiclici aromatici;
5) antiparassitari;
6) policlorobifenili;
7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6).
3. Le sostanze di cui al comma 2 non devono risultare rilevabili con metodi
che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato
allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali
strumentali rivelabili (cioe' a livelli di fiducia del 95% in rapporto
ad un dosaggio in bianco). I metodi da utilizzarsi devono essere quelli
che si avvalgono delle piu' moderne tecniche analitiche e che sono indicati
da organismi internazionali o comunitari o nazionali. I livelli minimi
di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie
analitiche e di regola ogni tre anni.».
Art. 3.
1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, cosi'
come sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, e' aggiunto il
seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'intenzione di avviare al trattamento
le acque minerali naturali, riconosciute alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, con aria arricchita di ozono per la separazione
dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico deve
essere comunicata al Ministero della salute, Direzione generale della
prevenzione sanitaria, prima dell'avvio stesso. Alla domanda i soggetti
titolari di riconoscimento di acque minerali naturali debbono allegare
tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento,
ivi comprese le prestazioni e la potenzialita' dell'impianto, e la rispondenza
ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.
2. Decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1) senza che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore
di sanita', abbia adottato alcun provvedimento il trattamento puo' avere
luogo.
3. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali, qualora
si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre corredate
da tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento,
ivi comprese le prestazioni e la potenzialita' dell'impianto, e la rispondenza
ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.
4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 339, il trattamento di cui ai commi 1 e 3 deve soddisfare
l'insieme delle seguenti condizioni:
a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali giustifica
l'avvio al trattamento;
b) sono adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuita' e
l'efficacia del trattamento;
c) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti
caratteristiche non e' modificata dal trattamento;
d) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri
microbiologici di cui agli articoli 9 e 10;
e) il trattamento non provoca la formazione di residui ad una concentrazione
superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante, o di residui che possono presentare
un rischio per la salute pubblica.».
2. Le disposizioni di cui al comma uno si applicano anche alle acque di
sorgente.
Art. 4.
1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 17. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, il Ministro della salute, con proprio
decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali
naturali per ogni necessita' di adeguamento al progresso tecnico, alle
nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea
nonche' per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei
consumatori.
2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1 e tenuto conto
delle previsioni di cui al successivo art. 18 e' fatto obbligo ai soggetti
titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di produrre al Ministero
della salute entro il 31 ottobre 2004 ed entro il 31 ottobre 2006, certificati
- in duplice copia - di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento
e della determinazione, rispettivamente, dei soli parametri antimonio,
arsenico e manganese e dei soli parametri nichel e fluoro. Detta analisi
deve essere eseguita su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle
singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti, e, in tale caso,
anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonche' - qualora l'acqua
minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art. 6-bis
- su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve
essere effettuata da uno dei laboratori gia' autorizzati ai sensi del
D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici
identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate.
Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la
mancata ricezione negli inderogabili tempi previsti dei certificati analitici
comporta la sospensione, a far data - rispettivamente - dal 1° gennaio
2005 e dal 1° gennaio 2007, della validita' del decreto di riconoscimento.
3. Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie
dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono
inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocerti-ficazione
per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche
proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento,
unitamente ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad un analisi microbiologica
effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalita'
previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10.
Dette analisi devono essere eseguite su campioni prelevati alla sorgente
(ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da piu' sorgent e, in
tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonche' - qualora
l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art.
6-bis - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento
e deve essere effettuata da uno dei laboratori gia' autorizzati ai sensi
del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori
pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite
le regioni interessate. Tali obblighi decorrono a partire dall'anno 2004.
La mancata ricezione della citata documentazione - in duplice copia -
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ed in
prima applicazione entro il 31 gennaio 2005) ovvero la presentazione di
certificazione analitica non conforme al presente decreto comporta la
immediata sospensione della validita' del decreto di riconoscimento.
4. La valutazione di conformita' della certificazione analitica prodotta
ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuata sentito il Consiglio superiore
di sanita', nel cui ambito si esprime anche l'Istituto superiore di sanita'.
Art. 18.
1. Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi ammissibili gia'
in vigore per le acque minerali naturali, al piu' tardi entro il 31 dicembre
2004 le acque minerali naturali devono, alla sorgente, o, se consentito,
dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per il parametro antimonio
ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6.
I nuovi limiti riguardanti l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente
all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire la messa in
atto dei trattamenti di cui all'art. 6-bis, per le acque minerali gia'
riconosciute, tali nuovi limiti si applicano al piu' tardi entro il 31
dicembre 2004.
2. Al piu' tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali naturali
devono, alla sorgente o - se consentito - dopo eventuale trattamento,
essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione
massima ammissibile stabilita all'art. 6. 3. Limitatamente ai parametri
di cui all'art. 6-bis, le acque minerali naturali, provenienti da piu'
sorgenti, devono essere conformi agli eventuali limiti di concentrazione
massima ammissibile stabilita all'art. 6 al momento del confezionamento.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicato alla Commissione europea.
Roma, 29 dicembre 2003
Il Ministro: Sirchia
Allegato I
Caratteristiche
(*) di prestazione delle metodiche analitiche per la
determinazione dei parametri elencati nell'art. 6, comma 1.
Componenti
|
Esatezza
in %
del valore parametrico
(Nota1) |
Precisione
in %
del valore parametrico
(Nota1) |
Limite
di rivelabilità
in %
del valore parametrico
(Nota 3) |
Note |
Antimonio
|
25 |
25 |
25 |
|
| Arsenico
|
10 |
10 |
10 |
|
| Bario
|
25 |
25 |
25 |
|
| Boro
|
10 |
10 |
10 |
|
| Cadmio |
10 |
10 |
10 |
|
| Cromo
|
10 |
10 |
10 |
|
| Rame
|
10 |
10 |
10 |
|
| Cianuro |
10 |
10 |
10 |
(Nota
4) |
| Fluoruri
|
10 |
10 |
10 |
|
| Piombo
|
10 |
10 |
10 |
|
| Manganese
|
10 |
10 |
10 |
|
| Mercurio
|
20 |
10 |
20 |
|
| Nichel
|
10 |
10 |
10 |
|
| Nitrati
|
10 |
10 |
10 |
|
| Nitriti
|
10 |
10 |
10 |
|
| Selenio |
10 |
10 |
10 |
|
(*) I metodi
di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti sopraelencati
devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico,
con un'esattezza, una precisione e un limite di rivelabilita' specificati.
Qualunque sia la sensibilita' del metodo d'analisi impiegato, il risultato
e' espresso utilizzando lo stesso numero di decimali utilizzato per il
limite massimo ammissibile previsto per ciascuno di loro.
Nota 1: L'esattezza e' la differenza fra il valore medio di un grande
numero di misurazioni ripetute ed il valore di riferimento; la sua misura
e' generalmente indicata come errore sistematico.
Nota 2: La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla
media; essa e' generalmente espressa come lo scarto tipo all'interno di
un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.
Nota 3: Il limite di rivelabilita' e': tre volte lo scarto tipo relativo
all'intemo di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione
del parametro;
oppure,
cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno di un lotto di un bianco.
Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in
tutte le sue forme (cianuro totale).
Allegato II
Gruppi o singole sostanze non ammesse
| N° |
Parametro |
Limiti
minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) (micro
g/L) |
| 1 |
Agenti
tensioattivi |
50 (come
LAS) |
| 2 |
Oli
minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati |
10 |
| 3 |
Benzene
Idrocarburi
policiclici aromatici:
Benzo (a) pirene
Benzo (b) fluorantene
|
0,500
0,003
0,006 |
| 4 |
Benzo
(k) fluorantene
Benzo (ghi) perilene
Dibenzo (a,h) antracene
Indeno (1,2,3-cd) pirene
Altri |
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006 |
| 5 |
Antiparassitari
(**) (singolo composto) (insetticidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi,
alghicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti,
prodotti di degradazione e di reazione):
Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti): |
|
| 6 |
Policlorobifenili
(per singolo con genere) |
0,05 |
| 7 |
Composti
organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto):
Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromo-formio
Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2 dicloroetano ed altri |
0,5
0,1 |
(*) Il metodo
utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.
(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari
che hanno maggiore probabilita' di trovarsi nel territorio influente sulla
risorsa interessata. L'elenco di tali composti va richiesto alle locali
autorita' sanitarie competenti.
(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) e' il contenuto
minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.
Allegato III
Limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali
naturali con aria arricchita di ozono
| Composti
residui di trattamento |
Limiti
massimi (*) (micro g/L) |
| Ozono
disciolto |
50 |
| Bromati |
3 |
| Bromoformi |
1 |
(*) Il rispetto
dei limiti massimi va controllato a livello dell'imbottigliamento o di
altri confezionamenti destinati al consumatore finale.
*** ***
*** ***
Ministero della Sanità - Decreto 31 maggio 2001
Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento
recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali
naturali.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per
l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e
alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il
decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri
di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
Viste le
osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito ai valori dei
limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze elencate nell'art.
6 del sopracitato decreto n. 542/1992;
Ravvisata
la necessita' di dover procedere ad una modifica dei suddetti limiti in
linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea;
Acquisito
il parere della Commissione europea in ordine ai valori
dei limiti proposti;
Sentito il
parere del Consiglio superiore di sanità in data 16 maggio 2001;
In attesa
che la Commissione europea adotti la specifica direttiva attualmente in
discussione relativa all'individuazione delle sostanze indesiderabili
ed i loro limiti di concentrazione massimi ammissibili;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento
recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali
naturali, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6.
Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti
parametri il cui tenore massimo ammissibile e' a fianco indicato:
1.
cianuri: 0,01 mg/l CN;
2.
fenoli (esclusi quelli naturali che non reagiscono al cloro): assenti
al limite di rilevabilità del metodo;
3.
agenti tensioattivi (MBAS anionici): assenti al limite di rilevabilità
del metodo;
4.
oli minerali -idrocarburi disciolti o emulsionati: assenti al limite di
rilevabilità del metodo;
5.
idrocarburi aromatici policiclici: assenti al limite di rilevabilità
del metodo;
6.
pesticidi e bifenili policlorurati: assenti al limite di rilevabilità
del metodo;
7.
composti organoalogenati che non rientrano nella voce n. 6: assenti al
limite di rilevabilità' del metodo;
8.
arsenico: 0,05 mg/l, calcolato come As totale;
9.
bario: 1 mg/l;
10.
borati: 5 mg/l, calcolato come B;
11.
cadmio: 0,003 mg/l;
12.
cromo: 0,05 mg/l, calcolato come cromo totale;
13.
mercurio: 0,001 mg/l;
14.
manganese: 2 mg/l;
15.
nitrati: 45 mg/l NO3; 10 mg/l per acque destinate all'infanzia;
16.
nitriti 0,02 mg/l NO2;
17.
piombo: 0,01 mg/l;
18.
rame: 1 mg/l;
19.
selenio: 0,01 mg/l.
L'assenza
dei parametri elencati dal punto 2 al punto 7, deve essere stabilita facendo
riferimento ai metodi pubblicati nell'ultima edizione degli "Standard
methods for the examination of water and wastewater dell'American Public
Health Association".
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31
maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
G.U. 12.1.1993, n. 8)
MINISTERO DELLA SANITÀ
Decreto 12 novembre 1992 , n. 542
Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle
acque minerali naturali
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per
l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e
alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visti in particolare il primo e secondo comma dell'art. 2 del citato decreto,
che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione
delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma
dell'art. 21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque
minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto
stesso;
Visto l'art 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto l'art. 6, lettera i), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive
Integrazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24
giugno 1992;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del
5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 40
ADOTTA
il seguente
regolamento:
CAPO I -
Criteri di valutazione delle caratteristiche idrogeologiche delle acque
minerali naturali
Art. 1.
A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali
deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti
gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.
Art. 2.
La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente
e deve comprendere:
1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta
geologica e profili geologici significativi in scala 1:25.000;
2) piovosità e temperatura sul bacino idrogeologico;
3) carta della permeabilità del bacino idrogeologico in scala minima
1:25.000;
4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;
5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche
della falda, studio deIIa mineralizzazione della falda e delle variazioni
chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;
6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente
con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera
di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative
geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilità di rapporti
della falda con zone a rischio di inquinamento:
7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante
la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche
delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera
di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;
8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale,
la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimico
fisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni
anomale;
9) la provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti
d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica,
chimico fisica ed eventualmente isotopica.
CAPO II -
Criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche e chimico fisiche
delle acque minerali naturali
Art. 3.
Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere
corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisico-chimiche
eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero
alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai
relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria
che ha assistito ai prelevamenti stessi.
Art. 4.
Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del
Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni.
Art. 5.
Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione
dei seguenti parametri dell'acqua minerale:
1) temperatura alla sorgente;
2) concentrazione degli ioni idrogeno alla sorgente;
3) conduttività;
4) residuo fisso;
5) ossidabilità;
6) anidride carbonica libera alla sorgente;
7) silice;
8) bicarbonati;
9) cloruri;
10) solfati;
11) sodio;
12) potassio;
13) calcio;
14) magnesio
15) ferro discioIto;
16) fluoro;
17) azoto ammoniacale;
18) fosforo totale:
19) grado soIfidrometrico;
20) stronzio;
21) litio;
22) alluminio;
23) bromo;
24) iodio.
Art. 6.
Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti
parametri, relativi a sostanze contaminanti o indesiderabili al di sopra
di una determinata concentrazione, a fianco indicata:
1) cianuri 0,01 mb/l CN
2) fenoli (esclusi quelli naturali che 0,5 ug/l C6H50H
non reagiscono al cloro)
3) agenti tensioattivi (MBAS anionici) 200 ug/l laurilsolfato
4) oli minerali - idrocarburi disciolti o 10 ug/l
emulsionati
5) idrocarburi aromatici policiclici 0,2 ug/l
6) pesticidi e bifenili policlorurati 0,1 ug/l per componente separato
0,5 mg/l in totale
7) composti organoalogenati che 1 ug/l
non rientrano nella voce n. 6
8) arsenico 0,05 mg/l As3 - 0,15 mg/l
As5 - 0,20 in totale
9) bario 10 mg/l
10) borati 30 mg/I H3B03
11) cadmio 0,01 mg/l
12) cromo VI 0,05 mg/l
13) mercurio 0,001 mg/l
14) manganese 2 mg/I
15) nitrati 45 mg/l N03
10 mg/l per acque destinate alla alimentazione dell'infanzia
16) nitriti 0,03 mg/l N02
17) piombo 0,05 mg/l
18) rame 1 mg/I
19) selenio 0,01 mg/l
CAPO III
- Criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque
minerali naturali
Art. 7.
Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere
corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite,
nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle
singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi
verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha
assistito ai prelevamenti stessi.
Art. 8.
Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del
Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni.
Art. 9.
Dalle analisi deve risultare:
1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche
da 250 ml;
2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in
due repliche da 250 ml;
3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata
su unica semina;
4) assenza dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
5) assenza dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica
semina.
Art. 10.
Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale
a 20°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore.
CAPO IV -
Criteri di valutazione delle caratteristiche cliniche e farmacologiche
delle acque minerali naturali
Art. 11.
La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici
riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua
minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi,
il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze
di sostanze minerali.
Art. 12.
Eventualmente la constatazione della costanza e della concordanza di un
gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di
cui all'art. 11; in casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi
agli esami considerati all'art. 11, a condizione che la costanza e la
concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli
stessi risultati.
Art. 13.
Gli studi clinici, farmacologici e tossicologici debbono essere condotti
presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole
di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.
Art. 14.
In situazioni particolari, quali quelle connesse con le caratteristiche
di composizione dell'acqua, è consentito, qualora sia tecnicamente
preferibile e realizzabile, condurre la sperimentazione clinica in prossimità
della sorgente, a condizione che la sperimentazione stessa sia eseguita
sotto il controllo del responsabile di una delle strutture di cui all'art.
13.
Art. 15.
I recipienti contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche, farmacologiche
e tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni
sigillati dall'autorità sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti
ed accompagnati dal verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorità
sanitaria.
CAPO V -
Criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque
minerali naturali in commercio
Art. 16.
Le domande di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali
in commercio debbono essere corredate dai seguenti documenti:
1) certificato di analisi chimica e chimico-fisica eseguite da uno dei
laboratori di cui al decreto del Capo
del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati
alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più
sorgenti;
2) certificato di analisi microbiologica eseguita da uno dei laboratori
di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni,
su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua
proviene da più sorgenti;
3) verbali di prelevamento relativi alle analisi di cui ai precedenti
punti 1) e 2), redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito
ai prelevamenti stessi;
4) una documentazione bibliografica, accompagnata dalla relazione di un
esperto clinico o farmacologo operante in una delle strutture di cui all'art.
13.
Il Presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12
novembre 1992
ANNO 2002:
DOPO IL RITROVAMENTO DI ACQUE MINERALI CONTAMINATE, AL MINISTERO VENGONO
SOLLECITATI PROVVEDIMENTI… (ANSA) - TORINO, 4 GIU - Alcune acque
minerali di marche regolarmente in commercio sono risultate positive,
in base a test su campioni prelevati nel 2002, a sostanze come i pesticidi
e gli idrocarburi. L' accertamento e' stato compiuto a Roma dall' Istituto
Superiore di Sanita'.
Il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello, che sulle acque minerali
sta conducendo un'inchiesta, ha scritto al Ministero della Salute chiedendo
''quali misure immediate si vogliono adottare per garantire la salute
pubblica''. L' Istituto Superiore di Sanita' ha controllato le analisi
svolte nel 2002 da 28 marche di acque minerali che avevano chiesto il
cosiddetto riconoscimento (una sorta di accredito) alle autorita' sanitarie:
solo cinque sono risultate in regola in base ai parametri stabiliti dalle
leggi. (ANSA).
ANSA) - TORINO,
4 GIU - Le altre ventitre' acque minerali presentano diversi ordini di
problemi. Durante i test per il riconoscimento, il laboratorio a cui si
erano rivolte non ricerco' tutti i parametri stabiliti dalla legge, oppure
non utilizzo' il metodo standard fissato da un decreto del 31 maggio 2001;
in parecchie di esse, inoltre, spuntano le cosiddette ''sostanze indesiderabili''
fuori dai limiti consentiti, come i pesticidi, i bifenili policlorurati,
gli agenti tensioattivi, gli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa).
L' Istituto superiore di Sanita', secondo quanto si e' appreso a Torino,
ne ha informato il Ministero, che a sua volta ha invitato il Consiglio
superiore di Sanita' ad esprimere un parere. Guariniello, adesso, ha chiesto
al Ministero se intende prendere provvedimenti urgenti.
Le acque in questione hanno sorgenti in varie parti d' Italia: Alto Adige,
Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata. Gli accertamenti
hanno portato alla scoperta di circostanze curiose che possono spiegare
la presenza di alcune sostanze: certe fonti si trovano vicino a campi
coltivati o a strutture come le industrie galvaniche o gli autolavaggi.
(ANSA).
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