Indispensabili alla vita e con un impatto diretto sulla salute e sul
benessere dell'uomo, gli alimenti presentano una peculiare e complessa
problematica quanto alla sicurezza di quelli prodotti con tecnologie innovative
e quindi non più provenienti dalla tradizionale filiera "dal produttore
al consumatore" bensì da quella biotecnologica "dal laboratorio al consumatore".
Nel settore delle biotecnologie, infatti, ai comuni problemi della sicurezza
alimentare si accompagnano una pluralità di implicazioni bioetiche, sociali,
giuridiche, ambientali, economiche e non ultime comunicazionali. In un
mondo in cui i media hanno un ruolo sempre più essenziale nella formazione
dell'opinione pubblica assumono, infatti, sempre più rilevanza le modalità
con le quali le problematiche relative alla sicurezza alimentare vengono
diffuse fra i non addetti ai lavori. Alcune eclatanti vicende sia attuali,
come l'incombente tragedia della mucca pazza, sia di un recente passato,
quali i cosiddetti scandali del vino al metanolo, dei polli alla diossina,
hanno dimostrato e tuttora testimoniano non solo l'importanza di una corretta
informazione sulla sicurezza alimentare, ma, altresì, la difficoltà di
non creare, in quello smisurato pubblico che è il mondo dei consumatori,
ingiustificati allarmi e pericolosi quanto diffusi climi di sospetto,
di per sé capaci di creare verticali cadute nella vendita di taluni prodotti
con immediate crisi di interi settori dell'economia. Se è vero, infatti,
che nella comunicazione di massa certe immagini quali quelle di una povera
mucca che non riesce a mantenere l'equilibrio nel fango di una stalla,
possono trovare apparente giustificazione nella necessità di catturare
l'interesse del pubblico degli spettatori o dei lettori; è però, anche
vero che a tale ruvidità dell'informazione deve necessariamente seguire
un corretto approfondimento tecnico, semplice nel suo proporsi quanto
efficace nella sua finalità di correggere le eventuali distorsioni provocate
da notizie od immagini di grande quanto pericoloso effetto.
Forse mai come in questi ultimi mesi i cittadini dell' Unione europea
si sono resi conto non solo dell'importanza, ma anche dei limiti, positivi
e negativi, che si accompagnano a tale loro "status" così interrogandosi
su come in effetti funzioni questa realtà sopranazionale. Se è vero, quindi,
che da una problematica di settore, quale quello della sicurezza alimentare,
sembra aver preso concreto avvio il crearsi nei cittadini del vari Stati
membri di una vera coscienza europea; è, altresì, vero che la tragedia
di oggi deve essere anche occasione per il concreto quanto immediato avvio
di una migliore informazione su tutte le problematiche europee. Se Unione
Europea vuol dire ed ancor di più significare in futuro maggiore sicurezza,
trasparenza, uguaglianza per tutti, è allora necessario far capire a chi
della stessa ne è cittadino quali sono i suoi meccanismo di funzionamento
e quali sono gli organi addetti al controllo del suo corretto svolgimento.
Nel settore della sicurezza alimentare sarà, come del resto già lo è,
necessario che produttori, industriali e consumatori siano tutti chiaramente
informati, sia pure con differenziali livelli di conoscenza, su chi è
competente a provvedere in determinate materie come ad esempio
fare test di sicurezza o vagliare i brevetti per nuovi prodotti, e ciò
non perché sono questi i campi scientifici che oggi più frequentemente
sono oggetto di grande interesse da parte dei media, bensì perché solo
così potrà essere garantito quel rispetto delle regole che costituisce
l'unica difesa non solo del produttore rispettoso delle stesse ma anche
del consumatore, anello terminale fra i più deboli di una catena che lega
fra loro interessi diversi e fra loro molto spesso confliggenti specie
se riguardano l’applicazione di quei molteplici processi raggruppati sotto
il nome di “tecniche di ingegneria genetica”.
Una delle prime applicazioni dell'ingegneria genetica ha riguardato il
trasferimento di geni tra specie vegetali non incrociabili, e negli ultimi
cinque anni il trend di settore ha registrato uno spostamento crescente
della ricerca dal settore sanitario e farmaceutico a quello dell'agricoltura
e dell'alimentazione. Si prevede che nel 2005 il settore agroalimentare
rappresenterà da solo il 65% della produzione biotecnologica totale. Per
avere una dimensione del fenomeno cui stiamo assistendo può essere sufficiente
il dato che ad oggi gli ettari coltivati con piante transgeniche sono
ben 40 milioni vale a dire una superficie pari a circa tre volte quella
attualmente coltivata nel nostro Paese. Al rapido incremento delle coltivazioni
transgeniche si è ovviamente accompagnata la preoccupazione relativa agli
effetti derivanti dall'introduzione di queste nuove tecnologie nella filiera
alimentare. I primi ad intravedere e segnalare i potenziali rischi legati
all'ingegneria genetica applicata al settore agro-industriale sono stati
gli stessi genetisti, consapevoli delle intrinseche incognite connesse
al livello di non conoscenza di tutte le possibili implicazioni derivanti
da operazioni d'inserimento dei geni. Si conosce, infatti, bene il gene
e la sua funzione, si conosce bene l'ospite, ma non si conoscono altrettanto
bene le interazioni tra gene ed ospite, nonché tra l'ospite modificato
e l'ambiente. D'altro canto non potrebbe essere diversamente, atteso che
l'ingegneria genetica è scienza relativamente giovane e conseguentemente
non è oggettivamente possibile conoscere gli effetti a medio e lungo termine
sull'ecosistema, sull'ambiente e sugli esseri viventi. Proprio per questa
ragione, i rischi potenziali legati al consumo, sia da parte degli uomini
sia degli animali, di alimenti prodotti direttamente o indirettamente
da piante transgeniche debbono essere attentamente e criticamente considerati
e, laddove possibile, quantificati. A differenza d'altri rischi quali
quelli conseguenti l'impiego d'additivi, pesticidi, farmaci veterinari
o la presenza di contaminanti chimici e microbiologici che sono certamente
conosciuti e possono comunque essere ridotti e/o controllati, nel caso
degli "ogm", cioè degli organismi geneticamente modificati, ci troviamo
di fronte ad organismi che si autoriproducono ed interagiscono con altra
materia vivente in modo non sempre puntualmente prevedibile. Da qui l'esigenza,
avvertita invero in tutti i Paesi tecnologicamente avanzati, di adottare
norme regolatrici per una materia così complessa ed articolata affinché
gli sviluppi tecnologici avvengano in condizioni di sicurezza ambientale,
agricola e alimentare.
In materia di bioteconolgie la prima normativa adottata in Italia, nel
solco per altro di quella europea, è stata quella contenuta nei Decreti
Legislativi nn. 91 e 92 del 3/3/93. Con il primo decreto, infatti, oltre
ad essere state fissate le misure di sicurezza da adottare per le attività
di ricerca che prevedano l'uso di microrganismi modificati (virus, batteri,
funghi, muffe e lieviti) in laboratori, serre, impianti industriali, sono
stati anche disciplinati i piani che gli utilizzatori devono mettere in
atto in situazione d'emergenza, cioè in tutti i casi in cui vi sia il
rischio di un'accidentale fuga di tali microrganismi nell'ambiente. Con
il secondo decreto è stata regolamentata l'emissione nell'ambiente d'organismi
geneticamente modificati, richiedendosi così una preliminare valutazione
del rischio connesso a tali emissioni, e conseguentemente subordinando
qualsiasi rilascio di "ogm", sia esso a scopo di ricerca e sviluppo o
commerciale, alla preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità.
Chiunque intenda, pertanto, effettuare un rilascio di "ogm" nell'ambiente
deve presentare un'apposita notifica al predetto Ministero trasmettedone
copia a quello dell'Ambiente. Unitamente alla notifica deve essere presentato
il cosiddetto Snif (Summary Notification Information Format), una sorta
di “libretto di circolazione”, che il Ministero della Sanità deve poi
trasmettere, in caso di giudizio positivo, alla Direzione Generale XI
(Ambiente) della Commissione Europea, che a propria volta lo invia alle
Autorità competenti degli altri Stati membri affinché possano formulare
obiezioni o chiedere chiarimenti. Tutte le notifiche pervenute al ministero
della Sanità vengono sottoposte ad un'istruttoria preliminare alla quale
collaborano l'Istituto Superiore di Sanità ed esperti dei Ministeri dell'Ambiente
e delle Politiche agricole e forestali. I risultati dell'istruttoria vengono
poi sottoposti alla valutazione della Commissione Interministeriale di
coordinamento delle Biotecnologie (CIB), che accoglierà la richiesta solo
in presenza di sufficienti garanzie di sicurezza. Ove la richiesta d'autorizzazione
riguardi, viceversa, l'immissione in commercio di un "ogm" la procedura,
per quanto di competenza nazionale, è in pratica sovrapponibile a quella
precedentemente descritta eccezion fatta per la documentazione tecnico-scientifica
che deve, in tal caso, contenere anche una relazione valutativa della
fase sperimentale di rilascio nonché le condizioni d'impiego e una proposta
d'etichettatura e di imballaggio. Completamente diversa è, viceversa,
la parte comunitaria della procedura di approvazione. Raccolte le osservazioni
degli altri Stati membri, che hanno 60 giorni per inviarle, la Commissione
predispone una bozza di decisione con le indicazioni relative alle modalità
d'uso, all'imballaggio ed all'etichettatura, sulla quale tutti gli Stati
membri si esprimono con valutazione scritta. In presenza d'obiezioni da
parte anche di uno solo di quest'ultimi, la bozza deve essere sottoposta
al vaglio di un apposito Comitato (art. 21 della Dir. 90/220/CEE.), che
ove non raggiunga l'accordo rimette la decisione al Consiglio dei Ministri
UE, che delibera a maggioranza qualificata. Quest'ultimo scenario è il
più frequente ed è questa la ragione per la quale i tempi di decisione
si sono sino ad oggi abitualmente dilatati in modo eccessivo, con la negativa
conseguenza, fra l'altro, di aver creato nel corso degli anni uno squilibrio
notevole tra le autorizzazioni concesse per rilasci sperimentali e quelle
accordate per l'immissione in commercio. Peraltro ad una procedura così
lunga e complessa non corrisponde, come si sarebbe portati a credere,
una maggiore garanzia di sicurezza. Il ritardo accumulato dell'UE rispetto
ad altri Paesi in materia di "ogm" non è, infatti, dovuto ad una diversa
o più accurata valutazione della loro sicurezza, ma piuttosto alla mancanza
di un'effettiva e convergente volontà dei Paesi membri di fornire alla
Commissione europea e ai suoi Servizi, la necessaria autonomia decisionale
e gli strumenti tecnico-organizzativi indispensabili per un'efficace gestione
delle procedure. Se è vero che proprio in relazione agli "ogm" si è fatta
sentire, in tutta la sua preoccupante gravità, la mancanza di quell'Agenzia
di Sicurezza Alimentare europea invocata da Prodi nel suo discorso d'insediamento
a Presidente della Commissione; è anche vero che sono le stesse diverse
modalità con le quali ciascun Stato membro ha regolamentato il settore
degli "ogm", a contenere i prodromi della successiva farraginosità del
procedimento autorizzativo comunitario. In questo scenario si è innestato
nel 1997 il Regolamento 258/97/CE concernente l'immissione sul mercato
di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari comunemente indicati
come "novel foods". L'introduzione di questo Regolamento ha, di fatto,
separato le procedure di valutazione d'impatto ambientale da quelle di
della sicurezza d'uso nell' alimentazione umana ed animale. Presso il
Ministero della Sanità, unica autorità competente in materia nel nostro
Paese, le notifiche relative agli "ogm" fanno, infatti, capo ad un dipartimento
diverso, e precisamente, a quello degli alimenti, nutrizione e della sanità
pubblica veterinaria, ed è differente anche la Commissione di coordinamento
interministeriale. Questa suddivisione, in due organismi indipendenti
e coordinati (?), delle valutazioni di sicurezza ambientale e di sicurezza
alimentare rispecchia, per altro, quanto avviene a livello comunitario,
dove la prima fa capo alla D.G. XI (Ambiente) e la seconda alla D.G. III
(Industria e Mercato). Al Regolamento è poi seguita la raccomandazione
618/97/CE che ha stabilito quali informazioni scientifiche debbano essere
presentate a sostegno della domanda d'autorizzazione all'immissione sul
mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari. Al fine di snellire
le procedure d'autorizzazione all'immissione sul mercato di quest'ultimi
e, conseguentemente, di colmare il già evidenziato divario formatosi tra
rilasci sperimentali ed immissioni in commercio, nella suddetta Direttiva
è stata introdotta la nozione di "equivalenza sostanziale" in base alla
quale se un nuovo prodotto o un nuovo ingrediente alimentare è giudicato
"sostanzialmente equivalente" ad un prodotto o ad un ingrediente alimentare
già esistente e, quindi, " tradizionale" anche il primo può essere considerato
altrettanto sicuro quanto il secondo.Va però realisticamente posto in
evidenza che lo strumento dell'equivalenza sostanziale, esteso a tutti
i prodotti alimentari derivanti da fonti e da processi non convenzionali,
non corrisponde ad una valutazione della sicurezza o del valore nutritivo,
ma è solo un'analisi comparativa di un nuovo prodotto e del suo omologo
tradizionale. Come tale principio d'equivalenza sia stato, prima ancora
che recepito, portato a conoscenza dell'opinione pubblica europea, cioè
del comune sentire di che istintivamente ritiene di aver diritto ad un
approvvigionamento alimentare adeguato, sicuro e nutriente, è una problematica
di notevole rilevanza sociale,economica e giuridica.Sotto quest'ultimo
aspetto va ricordato che se da un lato è vero che il coinvolgimento del
consumatore nella gestione dei problemi che direttamente incidono sulla
sua salute ne favorisce l'educazione alimentare e stimola quindi un consumo
responsabile; e se è, altresì, vero che il cambiamento della politica
americana per la regolamentazione delle biotecnologie costituisce sintomatico
riconoscimento dell'inviolabilità dell'opinione dei consumatori; è, allora,
altrettanto vero che sembrano ormai maturi i tempi a chè l'U.E. porti
a compimento l'elaborazione di quella Carta dei Diritti fondamentali dei
suoi cittadini, per la quale il Parlamento europeo ha già previsto l'istituzione
di un apposito organo, nella stessa includendo l'espressa tutela dei diritti
relativi alla protezione dell'ambiente, dell'integrità personale e della
libertà di autodeterminazione, anche alimentare, con diretto riferimento
alle problematiche connesse alla biotecnologie. Le enormi potenzialità
della ricerca scientifica in tale settore, la facilità di diffusione dei
suoi prodotti, le positive valenze economico-commerciali di quest'ultimi
rendono, infatti, sempre più indispensabile la formulazione di regole
precise che costituiscano punti di riferimento certi per le ricerche,
per le industrie del settore, per gli organismi ai quali è demandato il
controllo, ma, soprattutto, per tutti i cittadini in genere, perché indispensabile
presupposto di un ordinato e vantaggioso sviluppo del settore è proprio
la certezza dei diritti di quest'ultimi, per cui appare evidente come
la loro definizione a livello di legislazione europea sia una primaria
quanto urgente necessità.
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